Articolo 256 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza

Dispositivo

Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo (1), o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente (2), il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero (3), al quale trasmette copia del processo verbale. [Il giudice può anche ordinare l'arresto del testimone] (4).

Note

(1) Il teste può giustificatamente rifiutare di rispondere in ordine a fatti estranei all'oggetto del processo. Il caso può darsi quando il giudice, mancando l'opposizione dei soggetti interessati, rivolga al teste domande su circostanze di fatto non dedotte nella prova (purché attinenti all'oggetto del giudizio).

(2) Si tratta di una valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, pertanto insindacabile in sede di legittimità.

(3) Dal punto di vista penale, il teste può commettere i seguenti reati:-art. 366 del c.p.(Rifiuto di uffici legalmente dovuti per l'ipotesi di rifiuto di deporre), quando si rifiuta di deporre senza motivo, non si presente in seguito a nuova intimazione o nonostante l'ordine di accompagnamento coattivo, si rifiuta di declinare le proprie generalità o ottiene in modo fraudolento l'esenzione dall'obbligo di comparire (ad esempio, con un falso certificato medico).-art. 372 del c.p.(Falsa testimonianza), se rilascia dichiarazioni non veritiere.E' bene precisare che, secondo giurisprudenza costante, il giudice civile non deve necessariamente considerare attendibile la testimonianza non dichiarata falsa o comunque non ritenuta reticente in sede penale, essendo tale apprezzamento rimesso alla sua discrezionalità. E' invece vera l'affermazione contraria, quindi se il reato è stato ritenuto sussistente con sentenza irrevocabile di condanna, al giudice civile è preclusa l'utilizzazione, ai fini della decisione, della deposizione resa dal falso testimone.

(4) Le parole tra parentesi quadre sono state eliminate con l. 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006.Ai sensi dell'art. 214 del d.lgs. 28 agosto 1989, n. 271 (Norme di attuazione del c.p.p.), che ha abrogato le disposizioni normative disciplinanti l'arresto da parte di organi che non esercitano funzioni penali, tale potere era in realtà già venuto meno.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 19357/2016

L'assoluzione del testimone dal reato di falsa testimonianza in sede penale non rende, di per sé, veritiera la dichiarazione resa dal medesimo in sede civile perché, indipendentemente dalla formula assolutoria, non viene meno in capo al giudice civile il potere-dovere di valutarne l'attendibilità, subendo deroghe il principio della libera valutazione delle prove nei soli casi stabiliti dalla legge. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 13/01/2014).(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 19357 del 30 settembre 2016)

2Cass. civ. n. 647/2008

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 295 cod. proc. civ. e 3 cod. proc. pen. (nella rispettiva formulazione applicabile, "ratione temporis", a controversia instaurata nel 1984), per la sospensione necessaria del giudizio civile non è sufficiente la sola proposizione della denuncia per falsa testimonianza o la trasmissione della relativa "notitia criminis" da parte del giudice civile, occorrendo anche, in base al secondo comma del citato art. 3 cod. proc. pen., che la conseguente azione penale sia effettivamente iniziata e che la cognizione del reato influisca sulla decisione della controversia civile. (Rigetta, Trib. Avellino, 4 Luglio 2003).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 647 del 15 gennaio 2008)

3Cass. civ. n. 7998/1990

La circostanza che il teste, in relazione ai fatti sui quali viene chiamato a deporre, si possa trovare nell'alternativa di ammettere o negare la commissione di un reato, non implica di per sé incapacità a testimoniare, non rientrando nelle previsioni dell'art. 246 c.p.c., né invalidità della testimonianza, ma spiega rilevanza solo sotto il diverso profilo dell'eventuale giustificazione del rifiuto della deposizione, a norma dell'art. 256 c.p.c., ovvero della valutazione dell'attendibilità della deposizione medesima.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7998 del 8 agosto 1990)

4Cass. civ. n. 3674/1981

Per i testimoni assunti nel processo civile, mentre l'accertamento del reato di falsa testimonianza vieta al giudice civile di tener conto della deposizione del teste riconosciuto falso, essendo l'inattendibilità di costui effetto necessario della relativa condanna, nell'ipotesi, invece, di assoluzione del teste dal menzionato reato, con sentenza irrevocabile, è rimessa al prudente apprezzamento di detto giudice la valutazione della sua attendibilità.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3674 del 6 giugno 1981)

5Cass. civ. n. 1322/1948

Pur non risultando sufficienti elementi per l'applicazione degli artt. 246 (rilevante la incapacità a testimoniare di persone che abbiano giuridico interesse a partecipare al giudizio) e 256 del codice di procedura civile (sulla perseguibilità in giudizio penale dei testi falsi o reticenti) all'insindacabile potere del giudice di valutazione del materiale probativo non è vietato di dubitare della veridicità di un teste, o negargli fede, per le particolari relazioni che egli abbia con i soggetti o con l'oggetto del giudizio.(Cassazione civile, sentenza n. 1322 del 31 luglio 1948)