Articolo 260 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Ispezione corporale
Dispositivo
Il giudice istruttore può astenersi dal partecipare all'ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico [92 disp. att.] (1).
All'ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona [93 disp. att., [13] Cost.] (2).
Note
(1) L'ispezione effettuata dal solo consulente tecnico non è altro che una consulenza tecnica, di cui il c.t.u. deve redigere relazione scritta.
(2) I diritti della persona garantiti dalla norma sono quelli costituzionalmente riconosciuti allalibertà personalee allariservatezzadella persona: l'art. 13 Cost., infatti, vieta qualunque forma di ispezione o perquisizione personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 7011/2000
Nei giudizi in materia di invalidità civile, la non presentazione dell'interessato alla visita disposta dal consulente tecnico d'ufficio può far ritenere insussistente la prova in ordine al dedotto stato invalidante solo se concorre la mancanza di cause di giustificazione. (Nella specie la parte ha impugnato la statuizione sul punto del giudice di merito, rilevando l'assenza di un inequivocabile e ingiustificato rifiuto, stanti il non recapito della convocazione per cambiamento di residenza e le proprie carenze sul piano delle capacità mentali; la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che non aveva compiuto alcun accertamento sul punto dell'efficacia probatoria del comportamento della perizianda).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 7011 del 27 maggio 2000)