Articolo 261 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Riproduzioni, copie ed esperimenti

Dispositivo

Note

(1) Le riproduzioni previste dall'articolo in commento vanno tenute distinte dalle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 del c.c.: da un lato, solo per le prime è prevista l'iniziativa d'ufficio; dall'altro, dal punto di vista processuale, le prime sono prove c.d. costituende, in quanto si formano nel processo, mentre le riproduzioni meccaniche sono tipiche prove precostituite.

(2) L'esperimento - disposto a discrezione del giudice - è una ricostruzione dinamica di un avvenimento, effettuato allo scopo di stabilire come esso si sia svolto. Si differenzia, quindi, dall'ispezione, che si limita a descrivere staticamente lostatusattuale di una cosa o di una persona. I due mezzi sono accomunati dalle conseguenze in caso di rifiuto del soggetto di sottoporvisi: in entrambi i casi il giudice istruttore può trarre dal comportamento della parte un argomento di prova liberamente valutabile ai sensi dell'art. 116 del c.p.c..

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 9551/2009

2Cass. civ. n. 3710/1995

3Cass. civ. n. 11687/1993

4Cass. civ. n. 2386/1967