Articolo 267 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Costituzione del terzo interveniente

Dispositivo

Per intervenire nel processo a norma dell'articolo [105] (1), il terzo deve costituirsi depositando una comparsa formata a norma dell'articolo [167] con i documenti e la procura.

Il cancelliere dà notizia dell'intervento alle altre parti (2) (3).

Note

(1) L'art. 105 del c.p.c.richiamato dalla norma in commento disciplina l'interventovolontarioin giudizio di colui che vanti un diritto relativo all'oggetto della causa o dipendente dal titolo dedotto nel processo (intervento principale o adesivo autonomo) oppure che intenda sostenere la posizione di una delle parti (intervento adesivo dipendente).L'art. 267 si applica anche all'intervento in causa del pubblico ministero (art. 70 del c.p.c.).

(2) Mentre prima della Riforma Cartabia il terzo poteva costituirsi sia in udienza che depositando presso la cancelleria la comparsa di risposta, i documenti e la procura, adesso la costituzione del terzo è possibile soltanto mediante deposito dei suddetti atti.La giurisprudenza ha ritenuto che la comparsa di intervento non debba essere notificata personalmente alcontumace(v.art. 292 del c.p.c.) nel caso in cui non contengadomande nuove. In questa ipotesi, l'omessa notifica non determina comunque la nullità dell'intervento se il contraddittorio si è in altro modo instaurato, ad esempio perché la parte contumace si è successivamente costituita oppure se lo stesso interventore abbia rinnovato la comparsa, notificandola questa volta ritualmente.

(3) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 9903/1998

L'irregolarità consistente nella mancata comunicazione a cura della cancelleria alle parti già costituite dell'avvenuto intervento in causa di terzi, prescritta dall'art. 267, comma 2, c.p.c., non importa nullità dell'intervento stesso, se ciò nonostante il procedimento si sia svolto regolarmente e sia stata raggiunta la finalità di assicurare il contraddittorio tra le parti.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9903 del 6 ottobre 1998)

2Cass. civ. n. 3905/1995

Il terzo, che intende intervenire nel giudizio, deve costituirsi con la comparsa prevista dall'art. 267 c.p.c., che può presentare in udienza o depositare in cancelleria. Nella prima ipotesi il contraddittorio con le parti si instaura immediatamente nella stessa udienza di costituzione dell'interventore volontario; nella seconda, il momento della costituzione del contraddittorio è posticipato, nei confronti delle parti costituite, alla data della comunicazione effettuata dal cancelliere ai sensi del comma 2 dell'art. 267 sopracitato, ovvero, mancando tale comunicazione, nell'udienza già fissata; nei confronti delle parti contumaci, all'atto della notifica della comparsa d'intervento contenente la domanda contro la stessa proposta.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3905 del 3 aprile 1995)

3Cass. civ. n. 1104/1985

La comparsa d'intervento, sia autonomo che adesivo, che contenga conclusioni anche nei confronti di una parte rimasta contumace, deve essere notificata a quest'ultima, ai sensi dell'art. 292 c.p.c. L'omissione di detta notificazione, peraltro, in applicazione dei principi generali fissati dall'art. 156 c.p.c., non spiega effetti invalidanti sull'intervento, quando risulti comunque assicurato il contraddittorio con la parte contumace, come quando questa si sia successivamente costituita, ovvero quando l'interventore abbia provveduto a rinnovare la comparsa d'intervento, notificandola regolarmente.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1104 del 11 febbraio 1985)

4Cass. civ. n. 3692/1984

L'ammissibilità dell'intervento del terzo nella nuova fase innanzi all'istruttore, che sia riaperta da un provvedimento di natura esclusivamente istruttoria o anche da provvedimenti diversi, deve essere accertata di volta in volta in relazione alla specifica vicenda processuale, e specie in ipotesi di pronuncia di una sentenza non definitiva, considerando quindi soprattutto il contenuto della pronuncia già emessa e la natura e l'ambito delle richieste dell'interventore, cui non è dato di proporre domande tendenti a modificare detta pronuncia. Pertanto, nel caso in cui la sentenza non definitiva abbia pronunciato la condanna generica del convenuto al risarcimento dei danni patiti, in un incidente stradale, dal proprietario di un autoveicolo, è ammissibile, nella successiva fase del giudizio concernente la liquidazione di tali danni, l'intervento, adesivo autonomo, dell'Inail, diretto ad ottenere in via surrogatoria, ai sensi dell'art. 1916 c.c., il rimborso — alla stregua della già affermata responsabilità del convenuto e nell'ambito della percentuale di colpa già attribuita al medesimo — delle somme da esso istituto erogate anche se in favore degli autisti del veicolo dell'attore, rimasti infortunati nel medesimo incidente.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3692 del 23 giugno 1984)

5Cass. civ. n. 5311/1978

Colui che interviene volontariamente nel giudizio deve osservare le forme di cui all'art. 267 c.p.c. L'inosservanza di queste forme non comporta, tuttavia, la nullità dell'intervento, se sia stata egualmente raggiunta la finalità di assicurare il contraddittorio alle parti interessate. (Nella specie, una persona aveva ottenuto, insieme ad altra, un decreto ingiuntivo ed, essendo stata proposta opposizione dall'ingiunto soltanto contro l'altro intimante, si era nondimeno costituita nel relativo giudizio, con la stessa comparsa di risposta, in cui si era definita «convenuta». La corte ha confermato la sentenza del merito, che aveva ritenuto valida detta costituzione, enunciando il principio di cui in massima).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5311 del 16 novembre 1978)

6Cass. civ. n. 765/1976

L'inosservanza da parte dell'interveniente delle forme prescritte dall'art. 267 c.p.c. non importa la nullità dell'intervento, se, nonostante il vizio di forma, sia stata raggiunta la finalità di assicurare il contraddittorio delle parti interessate.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 765 del 6 marzo 1976)