Articolo 267 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Costituzione del terzo interveniente

Dispositivo

Note

(1) L'art. 105 del c.p.c.richiamato dalla norma in commento disciplina l'interventovolontarioin giudizio di colui che vanti un diritto relativo all'oggetto della causa o dipendente dal titolo dedotto nel processo (intervento principale o adesivo autonomo) oppure che intenda sostenere la posizione di una delle parti (intervento adesivo dipendente).L'art. 267 si applica anche all'intervento in causa del pubblico ministero (art. 70 del c.p.c.).

(2) Mentre prima della Riforma Cartabia il terzo poteva costituirsi sia in udienza che depositando presso la cancelleria la comparsa di risposta, i documenti e la procura, adesso la costituzione del terzo è possibile soltanto mediante deposito dei suddetti atti.La giurisprudenza ha ritenuto che la comparsa di intervento non debba essere notificata personalmente alcontumace(v.art. 292 del c.p.c.) nel caso in cui non contengadomande nuove. In questa ipotesi, l'omessa notifica non determina comunque la nullità dell'intervento se il contraddittorio si è in altro modo instaurato, ad esempio perché la parte contumace si è successivamente costituita oppure se lo stesso interventore abbia rinnovato la comparsa, notificandola questa volta ritualmente.

(3) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 9903/1998

2Cass. civ. n. 3905/1995

3Cass. civ. n. 1104/1985

4Cass. civ. n. 3692/1984

5Cass. civ. n. 5311/1978

6Cass. civ. n. 765/1976