Articolo 266 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Revisione del conto approvato
Dispositivo
La revisione del conto che la parte ha approvato può essere chiesta, anche in separato processo, soltanto in caso di errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite (1).
Note
(1) Se il conto è stato accettato, integralmente o parzialmente, ovvero definito con la prestazione del giuramento estimatorio, si applica l'ipotesi di revisione prevista dall'articolo in commento, solo per i casitassativamenteelencati.Se, invece, essendo mancato l'accordo, si sia resa necessaria l'instaurazione di un giudizio di cognizione, il provvedimento che definisce il processo sarà soggetto agli ordinari rimedi della correzione degli errori materiali(art. 287 del c.p.c.) o della revocazione (art. 395 del c.p.c.).
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 1151/1980
Il principio di cui all'art. 266 c.p.c., secondo cui la revisione del conto che la parte ha approvato può essere chiesta soltanto in caso di errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite si applica non solo nell'ipotesi di normale accettazione del conto, ma anche allorché, in luogo dell'accettazione, il conto si sia chiuso con la prestazione del giuramento estimatorio che il collegio può deferire al creditore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1151 del 15 febbraio 1980)
2Cass. civ. n. 368/1947
La domanda di revisione di un conto già approvato se proposta nello stesso processo in cui il conto fu reso, è di competenza del giudice innanzi a cui tale processo si svolge; se proposta in separato processo come domanda autonoma, segue le ordinarie norme di competenza relative alle azioni personali; se proposta ai fini di altra domanda, costituente oggetto di tale separato processo, resta di competenza del giudice innanzi a cui questo processo si svolge secondo le ordinarie norme di competenza per connessione.(Cassazione civile, sentenza n. 368 del 13 marzo 1947)
3Cass. civ. n. 789/1946
L'azione di revisione di rendiconto di natura affatto eccezionale, presuppone la definizione irrevocabile, convenzionale o giudiziale, del conto e superando i comuni principii della immutabilità unilaterale dei contratti e della efficacia della cosa giudicata, tende all'esame o riesame di singole partite, considerate come oggetto di contestazione autonoma, che s'impugnino per materiali ed evidenti errori, omissioni, falsità o duplicazioni, elementi di fatto nuovi, conosciuti dopo la definizione del conto.(Cassazione civile, sentenza n. 789 del 3 luglio 1946)
4Cass. civ. n. 438/1946
L'approvazione del rendiconto, data anche in sede stragiudiziale, può dar luogo così alla comune impugnativa per vizio di volontà (errore, violenza, dolo), come a quella speciale preveduta negli artt. 327 c.p.c. del 1865 e 266 c.p.c. vigente, ma per quest'ultima non basta proporre domande distinte, relativamente agli eventuali errori, omissioni, falsità o duplicazioni, è necessario altresì addurre elementi di fatto nuovi, venuti in luogo dopo che fu chiusa la fase di presentazione e di discussione del rendiconto con approvazione del medesimo.(Cassazione civile, sentenza n. 438 del 12 aprile 1946)