Articolo 269 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Chiamata di un terzo in causa

Dispositivo

Note

(1) L'art. 106 del c.p.c.menzionato nella norma conferisce alle parti la facoltà di chiamare nel processo un terzo al quale ritengano comune la causa o dal quale pretendano di essere garantita.

(2) Sia per l'attore che per il convenuto, la chiamata del terzo avviene mediante la notifica di un atto di citazione, che deve rispettare i termini previsti dall'art. 163 bis: devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione, se il luogo della notificazione si trova in Italia, aumentati a centoventi se l'atto va notificato all'estero.

(3) Il convenuto non deve chiedere l'autorizzazione alla chiamata del terzo: egli deve però effettuare la chiamata nella comparsa di risposta, costituendosi almeno sessanta (venti prima della Riforma Cartabia) giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione (art. 167 del c.p.c.) e chiedere al giudice il differimento della prima udienza (se non esplicita questa richiesta nella comparsa, decade dalla facoltà di chiamare il terzo).

(4) L'attore può chiamare in causa il terzo se è autorizzato a farlo dal giudice e solo a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta. Se questa è stata tempestivamente depositata, l'attore sarà tenuto a chiedere l'autorizzazione al giudice istruttore nella memoria di cui all'art. 171 ter, primo comma n. 1 (prima della Riforma Cartabia all'udienza di prima comparizione e trattazione). Nell'ipotesi, invece, in cui il convenuto sollevi le contestazioni che fanno sorgere per l'attore l'interesse alla chiamata in causa del terzo in un momento successivo, si deve ritenere che l'attore possa di conseguenza proporre la richiesta di autorizzazione oltre la prima udienza, senza incorrere in decadenze.

(5) Il terzo, quindi, deve costituirsi nel processo depositando una comparsa di risposta almeno venti giorni prima della nuova udienza fissata dal giudice: non ha facoltà di costituirsi anche in udienza, se non intende incorrere nelle decadenze di cui all'art. 167 del c.p.c..

(6) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1), nel modificare i commi 2, 3 e 5 della presente disposizione, che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (27)

1Cass. civ. n. 41383/2021

2Cass. civ. n. 3692/2020

3Cass. civ. n. 23123/2019

4Cass. civ. n. 21706/2019

5Cass. civ. n. 30601/2018

6Cass. civ. n. 21462/2016

7Cass. civ. n. 2492/2016

8Cass. civ. n. 9570/2015

9Cass. civ. n. 801/2015

10Cass. civ. n. 12009/2014

11Cass. civ. n. 10579/2013

12Cass. civ. n. 4309/2010

13Cass. civ. n. 10682/2008

14Cass. civ. n. 12490/2007

15Cass. civ. n. 984/2006

16Cass. civ. n. 776/2004

17Cass. civ. n. 3156/2002

18Cass. civ. n. 15370/2000

19Cass. civ. n. 6092/2000

20Cass. civ. n. 1206/1999

21Cass. civ. n. 12233/1998

22Cass. civ. n. 512/1995

23Cass. civ. n. 2238/1990

24Cass. civ. n. 3815/1986

25Cass. civ. n. 7341/1983

26Cass. civ. n. 3441/1980

27Cass. civ. n. 4680/1978