Articolo 270 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Chiamata di un terzo per ordine del giudice

Dispositivo

Note

(1) Si parla in questo caso diintervento coattosu ordine del giudice: tale ordine non è indirizzato al terzo, ma alle parti. La citazione del terzo avverrà a cura della parte più diligente, che solitamente sarà quella maggiormente interessata all'intervento.L'ordinanza con cui il giudice dispone la chiamata in causa del terzo non è impugnabile, ma è soggetta al riesame del collegio in sede di decisione della causa (art. 178 del c.p.c.).

(2) Se le parti non provvedono alla citazione del terzo, la causa vienecancellata dal ruolo: dall'ordinanza che dispone la cancellazione decorre il termine di cui all'art. 307 del c.p.c.per la riassunzione della causa.Poiché il provvedimento del giudice istruttore con cui si ordina la chiamata è una tipica ordinanza revocabile, si è ritenuto che il magistrato, nell'esercizio del suo potere discrezionale, possa, anziché ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, fissare una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio tra le parti originarie.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 1291/2012

2Cass. civ. n. 22419/2008

3Cass. civ. n. 776/2004

4Cass. civ. n. 707/2004

5Cass. civ. n. 9237/2000

6Cass. civ. n. 4000/1985

7Cass. civ. n. 5133/1981

8Cass. civ. n. 3326/1979