Articolo 272 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Decisione delle questioni relative all'intervento

Dispositivo

Le questioni relative all'intervento (1) sono decise dal collegio (2) insieme col merito, salvo che il giudice istruttore disponga a norma dell'articolo [187] secondo comma (3).

Note

(1) Le questioni posso riguardare la sussistenza o meno delle condizioni e dei presupposti che consentono l'intervento del terzo: possono essere sollevate sia dalle parti che d'ufficio.

(2) La norma utilizza l'espressione "collegio", tuttavia, all'evidenza, i poteri decisori spettano al giudice istruttore in funzione di giudice unico nelle cause devolute a quest'ultimo.

(3) Le questioni in ordine all'intervento possono essere adottate sia con separata pronuncia (se la loro soluzione sia idonea a definire l'intera controversia), sia insieme alla decisione sul merito. Si ha un esempio della prima ipotesi quando la questione sollevata riguardi la legittimazione ad agire, dovendosi stabilire se essa spetti all'attore e al terzo, e l'indagine si concluda a favore del terzo: in questo caso è evidente che la domanda dell'attore verrà rigettata per difetto di legittimazione e il giudizio sarà totalmente definito.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 3533/1980

Nell'ipotesi in cui il convenuto con azione risarcitoria chiami in garanzia l'assicuratore della responsabilità civile e, ai sensi dell'art. 1917, comma secondo, c.c., chieda che paghi al danneggiato l'indennità dovuta, e legittima la condanna dello assicuratore al rimborso delle spese processuali in favore del danneggiato, pur in difetto di un'istanza in tal senso da parte di costui.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3533 del 29 maggio 1980)

2Cass. civ. n. 4069/1954

L'art. 272 c.p.c. disponendo che le questioni relative all'intervento sono decise unitamente al merito, non fa distinzione alcuna tra questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito e questioni di merito, onde l'applicazione di esso non può essere limitata ad alcune soltanto. Tale lata interpretazione è confermata dal richiamo fatto da detta norma in via di deroga al principio da essa stessa affermato, all'art. 187, secondo comma, c.p.c. e non anche al terzo comma dello stesso articolo. Anche nell'ipotesi quindi di questione relativa al difetto di legittimazione al processo dell'intervenuto, la relativa pronuncia può essere contenuta solo nella decisione che risolve l'intera controversia; non può dunque il giudice pronunciare con sentenza non definitiva l'estromissione del chiamato in causa per difetto di legittimazione a partecipare al processo.(Cassazione civile, sentenza n. 4069 del 29 ottobre 1954)