Articolo 271 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Costituzione del terzo chiamato

Dispositivo

Note

(1) Articolo così sostituito con l. 26 novembre 1990, n. 353.

(2) Con sentenza del 23 luglio 1997, n. 260, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede per il terzo chiamato in causa l'applicazione del secondo comma dell'art. 167 del c.p.c..L'intervento della Corte costituzionale ha eliminato la disparità evidente tra il trattamento del convenuto (che deve proporre entro il termine di decadenza le domande riconvenzionali, le eccezioni non rilevabili d'ufficio e la chiamata di terzo) e il terzo chiamato in causa, il quale poteva proporre tali domande ed eccezioni anche successivamente al deposito della comparsa. Tale disparità contrastava con i principi di immediatezza e concentrazione del processo, perché consentiva al terzo di ampliare ilthema decidendumanche in una fase avanzata del processo, quando alle parti ciò era già precluso.

(3) Se il terzo chiamato intende, a sua volta, fare intervenire in causa un terzo, è tenuto adichiararlo nella comparsa di rispostae deve ottenere, al pari dell'attore, l'autorizzazionedal giudice ai sensi del terzo comma dell'art. 269 del c.p.c..Tuttavia, nel caso del terzo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il giudice non deve accertare che l'interesse alla chiamata di altro terzo sia sorto a seguito delle difese svolte dalle altri parti, ma si limita a verificare la tempestività e la ritualità della chiamata in causa. Secondo parte della dottrina sarebbe comunque preferibile riconoscere al giudice il potere discrezionale di valutare se la domanda proposta contro il terzo abbia scopo meramente dilatorio del processo o sia totalmente pretestuosa.

(4) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

(5) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 2, lettera aa) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 404/1951