Articolo 279 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Forma dei provvedimenti del collegio

Dispositivo

Note

(1) L'espressione "collegio" deve intendersi come riferita genericamente all'organo giudicante (quindi anche al giudice istruttore in funzione di giudice unico).

(2) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse con l. 18 giugno 2009, n. 69.

(3) Le sentenze di cui ai nn. 1 e 2 sonodefinitivequando le questioni sottese (di giurisdizione, pregiudiziali di rito o preliminari di merito) siano decise in modo tale da escludere il successivo esame della causa nel merito. Pertanto, ad esempio, il giudice dovrebbe accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione o di competenza, oppure risolvere in senso negativo questioni circa la sussistenza delle condizioni dell'azione, come la legittimazione o l'interesse ad agire.I provvedimenti definitivi sono immediatamente appellabili, tranne le decisioni sulla giurisdizione, contro le quali va proposto il regolamento di giurisdizione (art. 41 del c.p.c.).Questo tipo di sentenze definitive non acquista valore di cosa giudicata sulle questioni di merito e quindi non preclude la riproposizione della domanda, ad esempio, al giudice investito di giurisdizione.

(4) Il provvedimento di cui al n. 4 è una sentenza c.d.non definitiva: il giudice, pur ritenendo che le questioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 (ipotesi da considerarsi tassative) non ostino all'esame del merito, ritiene che la causa sia solo parzialmente matura per la decisione e pertanto si limita a pronunciare la sua decisione sulle sole domande in relazione alle quali siano stati acquisiti sufficienti elementi di giudizio. Le altre questioni dovranno essere approfondite nel prosieguo del processo, che viene disposto con separata ordinanza.Questo tipo di pronuncia corrisponde esattamente a quella descritta all'art. 277 del c.p.c..

(5) Gli articoli richiamati disciplinano il potere del giudice di disporre laseparazionedi cause - quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo-:- che, ai sensi dell'art. 103 del c.p.c., siano state proposte unitamente in quanto connesse per l'oggetto o per il titolo o dipendenti dalla risoluzione di questioni identiche;- proposte nel medesimo processo in quanto connesse per ragioni soggettive (accomunate dal fatto di rivolgersi contro lo stesso soggetto,art. 104 del c.p.c.).

(6) La pronuncia con cui il giudice decide alcune delle cause èdefinitivae quindi autonomamente impugnabile nei termini ordinari.

(7) Si tratta diordinanze, non soggette ai mezzi di impugnazione propri delle sentenze e nemmeno al ricorso per cassazioneexart. 111 Cost..

(8) La norma chiarisce, anche se ciò appare già pacifico in base alla disciplina delle ordinanze (art. 177 del c.p.c.), che i provvedimenti di natura ordinatoria pronunciati dall'organo giudicante non possono mai pregiudicare la decisione della causa: essi non "anticipano" la sentenza definitiva e possono essere sempre revocati o modificati dal collegio/giudice unico che li ha emanati (salvo i casi in cui la legge disponga altrimenti,art. 308 del c.p.c.).Se la sentenza definitiva contrasti con il contenuto di una ordinanza, emessa nel medesimo giudizio, si dovrà considerare quest'ultima implicitamente revocata.

(9) Pertanto, se la parte voglia contestare errori o imprecisioni dell'ordinanza, lo potrà fare esclusivamente in sede di impugnazione della sentenza (definitiva o non definitiva), se il provvedimento ordinatorio abbia inciso sul contenuto di questa.

(10) Le parole "in cancelleria" al comma 5 sono state soppresse dall'art. 3, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (35)

1Cass. civ. n. 16289/2019

2Cass. civ. n. 27229/2014

3Cass. civ. n. 19836/2014

4Cass. civ. n. 14714/2012

5Cass. civ. n. 5214/2008

6Cass. civ. n. 22944/2007

7Cass. civ. n. 21816/2006

8Cass. civ. n. 8174/2006

9Cass. civ. n. 18510/2004

10Cass. civ. n. 18187/2004

11Cass. civ. n. 13104/2004

12Cass. civ. n. 11842/2004

13Cass. civ. n. 3769/2004

14Cass. civ. n. 17780/2003

15Cass. civ. n. 11881/2002

16Cass. civ. n. 10101/2000

17Cass. civ. n. 8969/2000

18Cass. civ. n. 7358/2000

19Cass. civ. n. 5860/1999

20Cass. civ. n. 4821/1999

21Cass. civ. n. 4465/1997

22Cass. civ. n. 9448/1995

23Cass. civ. n. 4225/1995

24Cass. civ. n. 5541/1994

25Cass. civ. n. 1931/1993

26Cass. civ. n. 1105/1993

27Cass. civ. n. 7225/1992

28Cass. civ. n. 4778/1991

29Cass. civ. n. 6311/1990

30Cass. civ. n. 1577/1990

31Cass. civ. n. 3605/1981

32Cass. civ. n. 1811/1981

33Cass. civ. n. 2028/1980

34Cass. civ. n. 44/1962

35Cass. civ. n. 1639/1956