Articolo 280 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio

Dispositivo

Note

(1) Con l'ordinanza collegiale si riapre la fase istruttoria: le parti sono reinvestite delle loro facoltà processuali ed il giudice istruttore può esercitare di tutti i poteri relativi alla trattazione della causa, dovendo però sottostare ai limiti individuati nell'ordinanza collegiale.

(2) L'ordinanza collegiale deve essere tempestivamente comunicata alle parti dal cancelliere, mediante biglietto di cancelleria, ai sensi dell'art. 176 del c.p.c., a meno che la legge ne prescriva la notificazione, come nel caso del provvedimento ammissivo del giuramento decisorio, che deve essere personalmente notificato alla parte chiamata a prestarlo (in questo caso, la notificazione è curata dalla parte che ha deferito il giuramento e non dal cancelliere).

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 13630/2010

2Cass. civ. n. 11272/1995

3Cass. civ. n. 5806/1982

4Cass. civ. n. 4378/1982

5Cass. civ. n. 5079/1978