Articolo 294 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Rimessione in termini

Dispositivo

Note

(1) Ad esempio, la formulazione di domande nuove o la richiesta di ammissione di mezzi di prova (v. sesto comma dell'art. 183 del c.p.c.).

(2) La causa è "non imputabile" quando non è riferibile né alla parte, né al suo difensore o alla persona legittimata a ricevere gli atti giudiziari. Ad esempio: la morte del difensore avvenuta prima della costituzione in giudizio; la perdita dell'atto di citazione a causa di un evento straordinario come un incendio o un terremoto, che impedisca alla parte di reperire i dati relativi al processo in cui è chiamato.

(3) La prova del fatto impeditivo segue la disciplina ordinaria di cui agli artt.202 c.p.c. ss.

(4) La rimessione va richiesta con ricorso depositato in cancelleria o presentato in udienza. L'atto che concede la rimessione è unaordinanza, revocabile e modificabile dal giudice che l'ha emessa.Il contumace costituitosi in appello può provocare la rimessione al giudice di primo grado, se adduce la nullità della notificazione della relativa citazione; se vuol far dichiarare la nullità della sentenza deve dimostrare la nullità della citazione stessa.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 10183/2014

2Cass. civ. n. 7/2014

3Cass. civ. n. 22402/2006

4Cass. civ. n. 2305/2000

5Cass. civ. n. 8821/1991

6Cass. civ. n. 12177/1990