Articolo 307 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Estinzione del processo per inattività delle parti

Dispositivo

Note

(1) La norma fa riferimento alle ipotesi in cui la cancellazione della causa dal ruolo è prevista dalla legge come conseguenza dell'omesso compimento di una attività (ad esempio l'omessa citazione del terzo a seguito di chiamataiussu iudicis,art. 271 del c.p.c.), il mancato rinnovo di un'atto (come la citazione ordinata dal giudice exart. 291 del c.p.c.), o il mancato compimento entro un termine perentorio disposto dal giudice.La cancellazione dal ruolo è disposta dal giudice con ordinanza non impugnabile né revocabile.

(2) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse con l. 18 giugno 2009, n. 69.

(3) La norma esclude l'obbligo di riassunzione per i casi previsti dagli artt.181 e290 c.p.c., che disciplinano rispettivamente la mancata comparizione delle parti o dell'attore (già costituiti) alla prima udienza, e la mancata costituzione dell'attore: in queste ipotesi, alla cancellazione della causa dal ruolo segueimmediatamentel'estinzione del processo.

(4) Termine modificato con l. 18 giugno 2009, n. 69: in precedenza il termine era di un anno.La riassunzione, che va fatta dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la cancellazione della causa dal ruolo, viene di regola chiesta con un atto di parte avente forma di comparsa, ma può farsi anche in forma differente, purché idonea allo scopo (es. ricorso o citazione). Naturalmente, la richiesta di prosecuzione del giudizio non richiede né una nuova iscrizione a ruolo né una nuova procura.

(5) Il primo comma dell'articolo disciplina un primo gruppo di ipotesi in cui (fatta eccezione per i casi previsti dagli artt. 181 e 209) l'inattività delle parti non è immediata causa di estinzione del processo, ma determina solamente uno stato diquiescenzadel processo (estinzione mediata). Questo non si estinguerà, infatti, se le parti che abbiano interesse alla sua prosecuzione compiano un atto di impulso.

(6) L'estinzione del giudizio è conseguenza immediata, in buona sostanza, di una nuova omissione dello stesso tipo di quella precedente.

(7) Un secondo gruppo di ipotesi comporta, invece, l'estinzione immediata del processo: si tratta dei casi in cui le parti siano incorse in omissioni relative ad atti per i quali la legge prevede (es.,art. 50 del c.p.c.) o autorizza il giudice a fissare un termine perentorio (es.art. 34 del c.p.c.).Secondo l'orientamento prevalente, la pronuncia del giudice di estinzione ha natura dichiarativa, in quanto l'estinzione opera automaticamente in presenza delle condizioni stabilite dalla legge.

(8) Termine modificato con l. 18 giugno 2009, n. 69. Il termine era in precedenza di sei mesi.

(9) Comma così sostituito con l. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente recitava: "L’estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita".L'ordinanza emanata dal giudice istruttore che non opera in funzione di giudice unico può essere impugnata con reclamo al collegio ai sensi dell'art. 308 del c.p.c.; la sentenza del collegio o l'ordinanza di estinzione emessa dal g.i. che opera in funzione di giudice unico (assimilata alla sentenza collegiale), invece, può essere impugnata solo con gli ordinari mezzi di impugnazione.

Massime giurisprudenziali (42)

1Cass. civ. n. 18499/2021

2Cass. civ. n. 26914/2020

3Cass. civ. n. 4710/2020

4Cass. civ. n. 23720/2019

5Cass. civ. n. 21514/2019

6Cass. civ. n. 16144/2019

7Cass. civ. n. 1739/2013

8Cass. civ. n. 4201/2012

9Cass. civ. n. 888/2012

10Cass. civ. n. 30432/2011

11Cass. civ. n. 19397/2011

12Cass. civ. n. 18248/2010

13Cass. civ. n. 21681/2009

14Cass. civ. n. 23403/2008

15Cass. civ. n. 20480/2008

16Cass. civ. n. 1185/2007

17Cass. civ. n. 10796/2003

18Cass. civ. n. 12272/2002

19Cass. civ. n. 5491/2001

20Cass. civ. n. 780/2001

21Cass. civ. n. 5125/2000

22Cass. civ. n. 2047/2000

23Cass. civ. n. 699/2000

24Cass. civ. n. 11361/1999

25Cass. civ. n. 4506/1998

26Cass. civ. n. 8737/1997

27Cass. civ. n. 1752/1997

28Cass. civ. n. 11156/1996

29Cass. civ. n. 2340/1996

30Cass. civ. n. 28/1996

31Cass. civ. n. 6286/1995

32Cass. civ. n. 4372/1995

33Cass. civ. n. 913/1995

34Cass. civ. n. 7323/1994

35Cass. civ. n. 5858/1994

36Cass. civ. n. 2322/1994

37Cass. civ. n. 6903/1993

38Cass. civ. n. 12917/1992

39Cass. civ. n. 11531/1992

40Cass. civ. n. 5163/1991

41Cass. civ. n. 317/1991

42Cass. civ. n. 5554/1979