Articolo 308 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza

Dispositivo

Note

(1) Come di regola, se invece l'ordinanza viene pronunciata in udienza, essa si reputa legalmente conosciuta da coloro che avrebbero dovuto esser presenti.

(2) Il reclamoexartt.178 e308 c.p.c. è esperibile solo contro le ordinanze di estinzione emesse dal giudice istruttore chenonoperi in funzione di giudice unico.

(3) In caso di rigetto del reclamo contro l'ordinanza di estinzione, il procedimento non ha più modo di proseguire e il giudizio deve chiudersi con unasentenza, soggetta alla impugnazione ordinaria (appello e revocazione).Nell'opposto caso di accoglimento del reclamo, il processo prosegue e quindi il giudice provvedere conordinanzanon impugnabile (che potrà essere superata da una eventuale sentenza che sancisca l'esistenza di una situazione estintiva del processo, a sua volta appellabile nei modi ordinari).

Massime giurisprudenziali (14)

1Cass. civ. n. 23997/2019

2Cass. civ. n. 9930/2019

3Cass. civ. n. 17522/2015

4Cass. civ. n. 24176/2011

5Cass. civ. n. 20631/2011

6Cass. civ. n. 18242/2008

7Cass. civ. n. 14592/2007

8Cass. civ. n. 14574/2007

9Cass. civ. n. 15253/2005

10Cass. civ. n. 19124/2004

11Cass. civ. n. 7055/2004

12Cass. civ. n. 6296/2003

13Cass. civ. n. 4470/1995

14Cass. civ. n. 4251/1979