Articolo 317 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Rappresentanza davanti al giudice di pace
Dispositivo
(1) Davanti al giudice di pace (2) le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato (3), salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale (4).
Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.
Note
(1) Articolo così sostituito con l. 26 novembre 1990, n. 353.
(2) L'articolo in commento riproduce il previgente art. 319, con la sostituzione del termine "conciliatore" con quello "giudice di pace" e della formula "transigere e consentire alla conciliazione" con quella "transigere e conciliare". E' stato anche abolito il limite per cui la facoltà di farsi rappresentare da un mandatario era concessa soltanto se l'ufficio di conciliazione si trovasse fuori della sede di pretura (soppresso a decorrere dal 2 giugno 1999).
(3) La parte potrà affidare la propria difesa tecnica al rappresentante processuale volontario di cui all'articolo 317 sono in quelle cause in cui la stessa possa stare in giudizio personalmente: dinanzi al giudice di pace, la difesa personale della parte è ammessa solo per le cause di valore non superiore a 1.100 euro, mentre negli altri casi, rimane subordinata alla previa autorizzazione del magistrato (art. 82 del c.p.c.).Il rappresentante processuale può essere anche una persona non professionalmente qualificata in cui la parte ripone la propria fiducia.
(4) Il giudice può ordinare la comparizione personale delle parti allo scopo di controllare l'autenticità del mandato o per esperire il tentativo di conciliazione ai sensi del primo comma dell'art. 320 del c.p.c..
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 10384/2006
L'articolo 317 del codice di procedura civile, nel prevedere che avanti al giudice di pace la parte possa farsi rappresentare da persona munita di mandato, consente al giudice la verifica formale dell'atto, ma non anche di accertare la presenza dell'eventuale impedimento in vista del quale il mandato è stato eventualmente rilasciato, essendo l'accertamento di un tale limite attinente esclusivamente al rapporto interno fra mandante e mandatario.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10384 del 5 maggio 2006)
2Cass. civ. n. 8339/2005
In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, l'art. 317 c.p.c., nel prevedere che le parti possono farsi rappresentare in giudizio da persona munita di mandato in calce alla citazione o in atto separato, non richiede che la scrittura privata di conferimento sia munita di autenticazione, requisito che è invece stabilito dall'art. 183 c.p.c. per il procedimento dinanzi al tribunale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8339 del 21 aprile 2005)
3Cass. civ. n. 48/2001
Nel giudizio dinanzi al giudice di pace le parti possono, a norma dell'art. 317 c.p.c., farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto, ossia stare in giudizio tramite un mandatario con rappresentanza, anche se non munito di potere rappresentativo nel rapporto sostanziale, ma tale facoltà non si estende anche al giudizio di legittimità instaurato avverso la sentenza pronunciata dal giudice di pace, atteso che il citato art. 317 è incluso tra le “disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace” e che esso, avendo carattere derogatorio della disciplina ordinaria in materia di capacità processuale e perciò indubbia natura eccezionale, non può, a norma dell'art. 14 disp. prel. c.c., essere applicato oltre i casi espressamente considerati; ne consegue che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza del giudice di pace da soggetto munito di un mandato conferente anche il potere rappresentativo sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 48 del 8 febbraio 2001)
4Cass. civ. n. 5235/2000
In tema di procedimenti dinanzi al giudice di pace, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla parte tramite avvocato esercente extra districtum e sottoscritto da quest'ultimo è pienamente legittimo tutte le volte in cui il valore della controversia risulti inferiore a lire un milione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 82, primo comma, c.p.c. — come modificato dall'art. 20 della legge 374/91 — a mente del quale la parte può, in tal caso, stare in giudizio personalmente, e dell'art. 317 stesso codice — come modificato dall'art. 26 della legge 374/91 — secondo il quale la parte stessa può farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce all'atto di citazione o in atto separato. In tal caso, difatti, non rileva la qualifica del sottoscrivente di difensore non abilitato, bensì soltanto quella di «rappresentante munito di mandato scritto in calce all'atto o in atto separato», sì che l'unico presupposto richiesto ex lege per la validità dell'atto de quo è quello che il valore della causa non superi il milione di lire.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5235 del 21 aprile 2000)