Articolo 318 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Contenuto della domanda

Dispositivo

Note

(1) Articolo così sostituito con l. 26 novembre 1990, n. 353.

(2) E' indifferente che la domanda sia proposta in forma scritta o verbale.

(3) Il primo comma dell'articolo in commento riproduce il testo del previgente art. 313.Il contenuto della domanda, rispetto alla citazione da proporsi innanzi al tribunale, è più semplice, essendo previsti espressamente come elementi essenziali dell'atto soltanto l'indicazione del giudice adito e delle parti, l'esposizione dei fatti e la determinazione dell'oggetto (si tratta della c.d. editio actionis, art. 163, comma terzo, n. 3 e 4 c.p.c.).Si considerano comunque elementi essenziali della citazione anche l'indicazione della data dell'udienza di comparizione e la sottoscrizione, la cui omissione comporta la nullità dell'atto.Gli elementi, invece, non necessari né previsti - ma che possono essere ugualmente inseriti - sono: l'indicazione dei mezzi di prova (anche se la giurisprudenza esige l'indicazione delle scritture private che l'attore offre in comunicazione), l'invito a costituirsi nei modi di cui all'art. 319(tantomeno sarà necessario l'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7), la formulazione delle conclusioni.Alla domanda si applica il regime di nullità disciplinato dall'art. 164 del c.p.c..

(4) Con sentenza del 22 aprile 1997, n. 110, la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionaledel primo comma dell'articolo nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione.

(5) L'art. 163 bis del c.p.c.è richiamato interamente, quindi all'attore sarà concessa la facoltà di chiedere la ulteriore abbreviazione fino alla metà dei termini di comparizione così ridotti e parallelamente, al convenuto, quella di chiedere la anticipazione della udienza fissata al di là dei termini minimi.

(6) Si tratta della prima udienza successiva tenuta dal giudice di pace secondo il calendario annuale delle udienze predisposto ai sensi dell'art. 54 disp. att.

(7) Disposizione interamente riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

(8) Il periodo "Con lo stesso decreto il giudice di pace informa il convenuto che la costituzione oltre il termine indicato implica le decadenze di cui all'articolo 281-undecies, terzo e quarto comma, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi il cui valore eccede 1.100 euro, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato" è stato aggiunto al comma 2 dall'art. 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. civ. n. 24294/2014

2Cass. civ. n. 15655/2013

3Cass. civ. n. 184/2011

4Cass. civ. n. 23662/2009

5Cass. civ. n. 10307/2009

6Cass. civ. n. 19987/2008

7Cass. civ. n. 8523/2006

8Cass. civ. n. 9025/2005

9Cass. civ. n. 801/2000

10Cass. civ. n. 5919/1999

11Cass. civ. n. 5900/1994