Articolo 319 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Costituzione delle parti

Dispositivo

Note

(1) La citazione depositata in cancelleria contestualmente all'iscrizione a ruolo non è nulla per carenza di procura, se quest'ultima viene depositata nella prima udienza di trattazione. Ciò in quanto nei giudizi davanti al giudice di pace l'iscrizione della causa a ruolo può non coincidere con la costituzione, che può essere formalizzata direttamente in prima udienza.

(2) L'articolo in commento riproduce il testo del previgente art. 314.Entrambe le parti possono costituirsi in cancelleria o direttamente in udienza. Da ciò discende che il convenuto sarà dispensato dall'onere di depositare la comparsa di risposta (art. 166 del c.p.c.), potendosi limitare a depositare la copia notificata della citazione e svolgere oralmente le proprie difese (lo sbarramento per le domande riconvenzionali, le eccezioni in senso stretto e la chiamata di terzo, quindi, è dato dalla prima - e tendenzialmente unica - udienza, diversamente da questo sancito dall'art. 167 del c.p.c.).Nell'ipotesi di contumacia dell'attore o di chiamata in causa di terzi, il verbale nel quale si riporta la proposizione della domanda riconvenzionale o della chiamata dovrà essere notificato ai soggetti destinatari di tali atti (l'attore o il terzo).

(3) Ai sensi dell'art. 58 disp. att, in caso di mancata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio, le notificazioni e le comunicazioni possono essere fatte presso la cancelleria del giudice di pace. Ciò, però non vale se la parte è rappresentata da un difensore: in tal caso, infatti, se questi esercita la propria attività professionale all'interno della circoscrizione di cui fa parte in giudice adito, le notifiche vanno effettuate presso il domicilio dichiarato nell'albo professionale; se invece, l'avvocato appartiene a circoscrizione diversa, sarà tenuto ad eleggere domicilio, altrimenti si considera domiciliato presso la cancelleria.Vi è un'eccezione a quanto disposto dall'art. 58 disp. att.: la notificazione dell'impugnazione,exart.330, ultimo comma, c.p.c., va effettuata personalmente alla parte.

(4) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

(5) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 3, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.Si riporta il testo previgente: "L'attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all'articolo316 unitamente al decreto di cui all'articolo318 e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. Il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell'articolo281 undeciesmediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, la procura.Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione".Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. civ. n. 758/2022

2Cass. civ. n. 27925/2011

3Cass. civ. n. 9092/2010

4Cass. civ. n. 12272/2009

5Cass. civ. n. 25727/2008

6Cass. civ. n. 9350/2008

7Cass. civ. n. 12476/2004

8Cass. civ. n. 11946/2003

9Cass. civ. n. 2830/2002

10Cass. civ. n. 14074/1999

11Cass. civ. n. 5751/1999

12Cass. civ. n. 5626/1999