Articolo 321 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Decisione

Dispositivo

Note

(1) Articolo così sostituito con l. 26 novembre 1990, n. 353.

(2) L'invito a precisare la conclusione prescinde dalla natura delle questioni trattate: possono essere sia pregiudiziali di rito che preliminari di merito, nonché, naturalmente di merito in senso stretto.

(3) Il giudice potrebbe valutare l'opportunità di una scissione dei due momenti, facendo precisare le conclusioni in un'udienza e differendo la discussione ad altra udienza successiva.Poiché il legislatore nulla dice, è possibile ipotizzare anche un potere facoltativo del giudice di autorizzare le parti a discutere la causa - che sia particolarmente complessa - sulla base di difese scritte da produrre nella stessa udienza di discussione (diverse dalle comparse conclusionali e le memorie di replica di cui all'art. 190 del c.p.c.).

(4) Ai sensi dell'art. 282 del c.p.c., la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva.

(5) Si tratta di termine meramente ordinatorio (come quello di sessanta giorni previsto dall'art. 275 del c.p.c.).

(6) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

(7) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 3, comma 3, lettera c)) l'aggiunta al comma 1 delle parole ", ma se non dà lettura della sentenza in udienza la deposita entro quindici giorni dalla discussione" e l'abrogazione del comma 2 dell'art. 321. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 7269/2012

2Cass. civ. n. 22818/2011

3Cass. civ. n. 17482/2006

4Cass. civ. n. 17444/2006

5Cass. civ. n. 5225/2006

6Cass. civ. n. 4365/2004

7Cass. civ. n. 10753/2002