Articolo 322 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Conciliazione in sede non contenziosa

Dispositivo

Note

(1) Articolo così sostituito con l . 21 novembre 1991, n. 374.

(2) Il tentativo di conciliazione può essere svolto solo se la controversia verta su diritti disponibili, visto che le parti devono raggiungere un accordo di natura transattiva.

(3) La procedura è esente da qualsiasi formalismo, pertanto le parti possono fare richiesta della conciliazione sia per iscritto, con ricorso, che oralmente (le dichiarazioni vengono riportate a verbale dal giudice).Una volta ricevuta l'istanza, il giudice, mediante biglietto di cancelleria, invita le parti a comparire innanzi a sé in un giorno ed ora determinati per lo svolgimento del tentativo.Si reputa che la proposizione dell'istanza abbia efficacia interruttiva della prescrizione, pur non essendo espressamente contemplata come ipotesi dall'art. 2943 del c.c..

(4) La norma non stabilisce per la conciliazione in sede non contenziosa alcuna limitazione in ordine alla competenza per valore.Per quanto concerne, invece, la competenza per materia, il giudice di pace non potrà svolgere tentativi di conciliazione laddove il legislatore abbia già previsto particolari rimedi conciliativi, come nel processo del lavoro (art. 410 del c.p.c.).

(5) In sede non contenziosa, se vi è il consenso di tutte le parti, potrà svolgersi una minima attività istruttoria, come la produzione di documenti o l'audizione di testimoni: il giudice di pace, però, non ha alcun potere di coazione.

(6) Se la conciliazione non riesce o non è stato possibile esperire il tentativo per la mancata comparizione della parte invitata, il procedimento si estingue, a meno che le parti o il ricorrente non chiedano di proseguire il giudizio in via ordinaria.Si esclude che dalla mancata presentazione in udienza per il tentativo di conciliazione possano derivare alla parte effetti pregiudizievoli nell'eventuale successivo giudizio.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 22818/2011