Articolo 322 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Conciliazione in sede non contenziosa
Dispositivo
(1) L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa (2) è proposta anche verbalmente (3) al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro I (4) (5).
Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa (6) costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo [185], ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.
Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata [215]riconosciuta in giudizio.
Note
(1) Articolo così sostituito con l . 21 novembre 1991, n. 374.
(2) Il tentativo di conciliazione può essere svolto solo se la controversia verta su diritti disponibili, visto che le parti devono raggiungere un accordo di natura transattiva.
(3) La procedura è esente da qualsiasi formalismo, pertanto le parti possono fare richiesta della conciliazione sia per iscritto, con ricorso, che oralmente (le dichiarazioni vengono riportate a verbale dal giudice).Una volta ricevuta l'istanza, il giudice, mediante biglietto di cancelleria, invita le parti a comparire innanzi a sé in un giorno ed ora determinati per lo svolgimento del tentativo.Si reputa che la proposizione dell'istanza abbia efficacia interruttiva della prescrizione, pur non essendo espressamente contemplata come ipotesi dall'art. 2943 del c.c..
(4) La norma non stabilisce per la conciliazione in sede non contenziosa alcuna limitazione in ordine alla competenza per valore.Per quanto concerne, invece, la competenza per materia, il giudice di pace non potrà svolgere tentativi di conciliazione laddove il legislatore abbia già previsto particolari rimedi conciliativi, come nel processo del lavoro (art. 410 del c.p.c.).
(5) In sede non contenziosa, se vi è il consenso di tutte le parti, potrà svolgersi una minima attività istruttoria, come la produzione di documenti o l'audizione di testimoni: il giudice di pace, però, non ha alcun potere di coazione.
(6) Se la conciliazione non riesce o non è stato possibile esperire il tentativo per la mancata comparizione della parte invitata, il procedimento si estingue, a meno che le parti o il ricorrente non chiedano di proseguire il giudizio in via ordinaria.Si esclude che dalla mancata presentazione in udienza per il tentativo di conciliazione possano derivare alla parte effetti pregiudizievoli nell'eventuale successivo giudizio.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 22818/2011
Nel procedimento previsto dall'art. 322 c.p.c., qualora la conciliazione in sede non contenziosa sia impedita dalla mancata presentazione della controparte, il giudice di pace, constatato l'insuccesso del procedimento di natura amministrativa, anche se esso inerisca a materia civile rientrante nella sua competenza giurisdizionale, non può, dichiarata la contumacia della parte che non si sia presentata, trattare e definire la lite in sede contenziosa, senza che il transito a tale fase sia preceduto dalla domanda della parte che aveva fatto istanza di conciliazione e senza che siano rispettate le forme necessarie ad assicurare, nei confronti della controparte, il rispetto del contraddittorio derivandone, altrimenti, la nullità dell'intera fase contenziosa e della pronuncia emessa a conclusione di tale fase.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 22818 del 3 novembre 2011)