Articolo 332 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili

Dispositivo

Note

(1) L'articolo contempla il caso in cui più cause, pur trattate unitamente in primo grado, restino autonome e quindi separabili: in questa ipotesi, il giudice ordinerà la notificazione dell'impugnazione anche ai soggetti per i quali sia ancora possibile l'impugnativa per mere ragioni di opportunità, al fine di un unitario svolgimento del giudizio di gravame.In altre parole, l'ordine del giudice non costituisce una vera e propriavocatio in ius, ma una meradenuntiatio litis: ciò significa che non potrà essere emesso nei confronti delle parti che sono decadute dal potere di impugnare (per decorrenza dei termini o per acquiescenza), nei cui confronti la sentenza si considera passata in giudicato.La parte che riceve la notificazione potrà scegliere di costituirsi, resistendo o associandosi all'impugnazione proposta, o di rimanere contumace.

(2) A differenza di quanto previsto dall'art. 331 del c.p.c., la norma in esame prevede che, in caso di mancato ottemperamento all'ordine di notificazione, il processo resti sospeso fino a quando, nei confronti delle parti non coinvolte nel giudizio, non siano decorsi i termini breve o lungo per l'impugnazione (artt.325 e327).

Massime giurisprudenziali (17)

1Cass. civ. n. 804/2020

2Cass. civ. n. 23977/2019

3Cass. civ. n. 24728/2018

4Cass. civ. n. 9773/2017

5Cass. civ. n. 8693/2015

6Cass. civ. n. 2208/2012

7Cass. civ. n. 1680/2012

8Cass. civ. n. 26888/2008

9Cass. civ. n. 17868/2007

10Cass. civ. n. 15734/2007

11Cass. civ. n. 7308/2007

12Cass. civ. n. 8054/2003

13Cass. civ. n. 14554/2002

14Cass. civ. n. 3103/2002

15Cass. civ. n. 15439/2000

16Cass. civ. n. 1142/2000

17Cass. civ. n. 8069/2000