Articolo 335 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Riunione delle impugnazioni separate

Dispositivo

Note

(1) Non si tratta di una facoltà concessa al giudice o alle parti, ma di un obbligo, tanto che l'autorità dovrà disporre la riunione d'ufficio anche se le parti non glielo chiedono.

(2) L'inosservanza dell'obbligo di disporre la riunione, nell'ipotesi in cui due o più parti (entrambe soccombenti, anche solo parzialmente) abbiano contemporaneamente impugnato la sentenza in via principale, cioèprima di aver ricevuto la notificazionedi cui agli artt.331 e332, comporta:- per alcuni, la presclusione dell'esame della impugnazione spiegata successivamente soltanto se l'oggetto di questa è identico a quello del giudizio già pendente;- per altri, invece, la possibilità che le cause scindibili siano trattate separatamente, potendo validamente concludersi con sentenze diverse.

(3) L'inosservanza dell'obbligo di disporre la riunione, nella diversa ipotesi in cui la parte parzialmente soccombente abbia impugnato in via principalepur avendo già ricevuto la notificadell'impugnazione principale altrui, porta come conseguenza l'inammissibilità o improcedibilità della impugnazione dedotta in via autonoma. Secondo la giurisprudenza, infatti, la parte che abbia spiegato l'impugnazione in forma principale anziché in via incidentale è tenuta a portare a conoscenza del giudice la pendenza dei due giudizi, affinché questi possa disporne la riunione.

Massime giurisprudenziali (17)

1Cass. civ. n. 12795/2019

2Cass. civ. n. 23530/2017

3Cass. civ. n. 9488/2014

4Cass. civ. n. 7568/2014

5Cass. civ. n. 18050/2010

6Cass. civ. n. 7828/2010

7Cass. civ. n. 4625/2007

8Cass. civ. n. 7645/2006

9Cass. civ. n. 18447/2004

10Cass. civ. n. 13800/2003

11Cass. civ. n. 2357/2003

12Cass. civ. n. 6578/2001

13Cass. civ. n. 273/2001

14Cass. civ. n. 8501/1996

15Cass. civ. n. 9164/1994

16Cass. civ. n. 6412/1994

17Cass. civ. n. 5472/1994