Articolo 336 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Effetti della riforma o della cassazione

Dispositivo

Note

(1) Si tratta del c.d.effetto espansivo internodella riforma o della cassazione del provvedimento impugnato. Esso trova applicazione rispetto ai capi della sentenza, non impugnati autonomamente, dipendenti da quelli riformati o cassati.Ad esempio, se viene impugnata la sentenza che ha riconosciuto il diritto al risarcimento, se la pronuncia viene riformata in senso opposto, cadrà anche la parte del provvedimento che ha quantificato l'entità del risarcimento.

(2) Comma così modificato con l. 26 novembre 1990, n. 353, che ha soppresso l'inciso "con sentenza passata in giudicato".E' stata così risolta la questione dibattuta in giurisprudenza sulla decorrenza della pronuncia relativa alla restituzione delle somme pagate alla controparte in esecuzione della sentenza riformata. Esistevano, infatti, diverse posizioni circa la decorrenza degli effetti di questa pronuncia dal giorno della pubblicazione o da quello del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado. Oggi, è pacifico che la sentenza d'appello sia immediatamente operativa.La modifica della norma si è resa necessaria anche in relazione alla contemporanea riforma legislativa per cui le sentenze di primo grado sono immediatamente esecutive (art. 282 del c.p.c.), altrimenti, fino al passaggio in giudicato, si dovrebbe dare esecuzione ad una pronuncia riformata o cassata.

(3) Il secondo comma dell'articolo prevede il c.d.effetto espansivo esterno, in base al quale la riforma o l'annullamento in cassazione della sentenza estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti. Tale estensione di efficacia opera fin dal momento della pubblicazione della sentenza, senza necessità di attendere il suo passaggio in giudicato.La riforma o cassazione delle sentenze non definitive comporta la caducazione di quelle definitive dipendenti dalla pronuncia riformata o caducata: gli atti istruttori compiuti sulla base della sentenza non definitiva caducata diventano definitivamente inutilizzabili.Per un esempio di effetto espansivo esterno, si veda il caso della riforma in appello della sentenza che aveva dichiarato illegittimo un licenziamento: il lavoratore, in conseguenza della mutata decisione del giudice di secondo grado, dovrà restituire le somme corrispostegli dal datore di lavoro in esecuzione della sentenza di prime cure.

Massime giurisprudenziali (46)

1Cass. civ. n. 19989/2021

2Cass. civ. n. 33719/2019

3Cass. civ. n. 30389/2019

4Cass. civ. n. 14253/2019

5Cass. civ. n. 22776/2018

6Cass. civ. n. 14103/2018

7Cass. civ. n. 20145/2017

8Cass. civ. n. 12387/2016

9Cass. civ. n. 17213/2015

10Cass. civ. n. 4874/2015

11Cass. civ. n. 13492/2014

12Cass. civ. n. 13249/2014

13Cass. civ. n. 18611/2013

14Cass. civ. n. 3074/2013

15Cass. civ. n. 9658/2012

16Cass. civ. n. 3129/2011

17Cass. civ. n. 16152/2010

18Cass. civ. n. 10124/2009

19Cass. civ. n. 5323/2009

20Cass. civ. n. 25143/2008

21Cass. civ. n. 24821/2008

22Cass. civ. n. 21901/2008

23Cass. civ. n. 15461/2008

24Cass. civ. n. 10765/2008

25Cass. civ. n. 7485/2008

26Cass. civ. n. 8829/2007

27Cass. civ. n. 26171/2006

28Cass. civ. n. 24354/2006

29Cass. civ. n. 17330/2005

30Cass. civ. n. 12190/2004

31Cass. civ. n. 3054/2004

32Cass. civ. n. 567397/2003

33Cass. civ. n. 10615/2003

34Cass. civ. n. 6579/2003

35Cass. civ. n. 17551/2002

36Cass. civ. n. 16170/2001

37Cass. civ. n. 13635/2001

38Cass. civ. n. 4739/2001

39Cass. civ. n. 1720/2001

40Cass. civ. n. 8745/2000

41Cass. civ. n. 8263/2000

42Cass. civ. n. 5485/2000

43Cass. civ. n. 4362/1993

44Cass. civ. n. 5186/1991

45Cass. civ. n. 1589/1990

46Cass. civ. n. 1409/1990