Articolo 367 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Sospensione del processo di merito

Dispositivo

Note

(1) Comma così sostituito con l. 26 gennaio 1990, n. 353, in vigore dal 1 gennaio 1993.In precedenza, la sospensione del processo di merito era automatica: oggi la decisione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice davanti al quale pende il processo.Se la sospensione del processo non viene disposta, la pronuncia sul regolamento non è preclusa dalla sentenza di primo grado (neppure se passata in giudicato): si tratta, infatti, di una sentenza condizionata al riconoscimento della giurisdizione da parte della Corte di cassazione.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 4432/2014

2Cass. civ. n. 14952/2007

3Cass. civ. n. 10704/2006

4Cass. civ. n. 10703/2005

5Cass. civ. n. 11047/1995

6Cass. civ. n. 5021/1995

7Cass. civ. n. 597/1991

8Cass. civ. n. 2856/1954

9Cass. civ. n. 438/1949