Articolo 407 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Sospensione dell'esecuzione
Dispositivo
Il giudice dell'opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'articolo [373], con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito (1) (2).
Note
(1) Articolo così modificato dal d.P.R. 17-10-1950, n. 857.
(2) La proposizione dell'opposizione di terzo non comporta lasospensione dell'esecuzione, la quale, se voluta, deve essere chiesta dall'opponente mediante un'istanza da inserirsi nell'atto di citazione. Il giudice, se ritiene che l'esecuzione della sentenza produca al terzo undanno grave ed irreparabile, provvederà con un'ordinanza non impugnabile.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 4831/1989
Il conciliatore, avanti al quale sia stata proposta opposizione di terzo ai sensi degli artt. 404 e 405 c.p.c., è competente a disporre la sospensione dell'esecuzione, poiché il riferimento fatto dall'art. 407 all'art. 373 c.p.c. attiene unicamente alla natura del provvedimento da adottare ed al relativo procedimento e non al giudice competente ad emettere il provvedimento.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4831 del 14 novembre 1989)