Articolo 407 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Sospensione dell'esecuzione

Dispositivo

Note

(1) Articolo così modificato dal d.P.R. 17-10-1950, n. 857.

(2) La proposizione dell'opposizione di terzo non comporta lasospensione dell'esecuzione, la quale, se voluta, deve essere chiesta dall'opponente mediante un'istanza da inserirsi nell'atto di citazione. Il giudice, se ritiene che l'esecuzione della sentenza produca al terzo undanno grave ed irreparabile, provvederà con un'ordinanza non impugnabile.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 4831/1989