Articolo 408 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Decisione

Dispositivo

Note

(1) Pari a lire quattromila; importi così elevati dall'art. 114 della l. 24-11-1981, n. 689. Importi tradotti in euro a decorrere dal 1-1-2002,exart. 51, c. 2 e 3, d.lgs. 24-6-1998, n. 213.

(2) L'originaria espressione «conciliatore» deve intendersi così sostituita dall'1-5-1995 ai sensi dell'art. 39, l. 21-11-1991, n. 374.

(3) Le parole in parentesi quadra sono state soppresse ai sensi dell'art. 80, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Anche per questa disposizione si è reso necessario un adeguamento di carattere formale alla situazione venutasi a creare a seguito della soppressione del pretore [v.8 nota(1)].

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 24631/2015