Articolo 408 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Decisione

Dispositivo

Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria di due euro (1) se la sentenza impugnata è del giudice di pace (2), [di lire quattromila se è del pretore] (3) di due euro (1) se è del tribunale e di due euro (1) in ogni altro caso [**disp. att.** 127].

Note

(1) Pari a lire quattromila; importi così elevati dall'art. 114 della l. 24-11-1981, n. 689. Importi tradotti in euro a decorrere dal 1-1-2002,exart. 51, c. 2 e 3, d.lgs. 24-6-1998, n. 213.

(2) L'originaria espressione «conciliatore» deve intendersi così sostituita dall'1-5-1995 ai sensi dell'art. 39, l. 21-11-1991, n. 374.

(3) Le parole in parentesi quadra sono state soppresse ai sensi dell'art. 80, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Anche per questa disposizione si è reso necessario un adeguamento di carattere formale alla situazione venutasi a creare a seguito della soppressione del pretore [v.8 nota(1)].

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 24631/2015

La sentenza che accoglie l'opposizione di terzo revocatoria proposta avverso sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva, ovvero avverso decreto ingiuntivo divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., non comporta soltanto l'inefficacia di quel provvedimento nei confronti del terzo opponente, mantenendolo invece fermo nel rapporto tra le parti originarie, ma la sua totale eliminazione nei confronti delle parti del processo originario, con effetto riflesso e consequenziale nei confronti del terzo opponente. (Nella specie i terzi oppositori in revocazione avevano denunciato il rilascio di un assegno, da parte di propri debitori, ad un inesistente creditore, il quale, in forza di quel titolo, aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo, reso poi esecutivo ex art. 647 c.p.c., iscrivendo, quindi, ipoteca sui beni dei debitori, così sottraendoli ai creditori effettivi o comunque pregiudicando le loro ragioni).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 24631 del 3 dicembre 2015)