Articolo 481 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Cessazione dell'efficacia del precetto

Dispositivo

Note

(1) Diversamente dal titolo esecutivo, che ex art. 2953 c.c. può essere fatto valere entro i 10 anni dal passaggio in giudicato, il precetto, una volta notificato conserva la sua efficacia di atto preliminare all'esecuzione forzata solo per novanta giorni. Nel caso in cui l'esecuzione non venga iniziata entro il suddetto termine il precetto deve essere rinnovato con l'indicazione della precedente data di notifica del titolo esecutivo, mentre la notifica del titolo esecutivo ed il titolo stesso conservano la loro efficacia. Per completezza, si indica che il termine di novanta giorni ha carattere acceleratorio e non è suscettibile di proroga.

(2) La norma dispone che il termine di efficacia del precetto rimane sospeso nel caso in cui vengano proposte le opposizioni di cui agli artt.615 e617.In caso di opposizione, inoltre, il creditore può decidere di non dare inizio all'esecuzione. La conseguenza dell'opposizione è quella di determinare la sospensione, non l'interruzione, quindi il termine riprende a decorrere per la sola parte non trascorsa in precedenza. Infine, se l'opposizione è stata proposta in concomitanza con la sospensione feriale (1 agosto/31 agosto) non si avrà ulteriore sospensione, trattandosi di termine sostanziale e non processuale.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 3656/2013

2Cass. civ. n. 8465/2011

3Cass. civ. n. 21683/2009

4Cass. civ. n. 29860/2008

5Cass. civ. n. 9360/2008

6Cass. civ. n. 19228/2007

7Cass. civ. n. 11578/2005

8Cass. civ. n. 2067/2004

9Cass. civ. n. 5377/1994