Articolo 482 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Termine ad adempiere

Dispositivo

Note

(1) La norma indica il termine concesso al debitore per adempiere, che può essere anche maggiore di dieci giorni (al massimo novanta giorni) ma non minore, previsto per consentire al debitore un tardivo, ma efficace, adempimento.Prima della scadenza del suddetto termine l'esecuzione forzata non può essere iniziata, sicchè il pignoramento iniziato prima di tale termine è affetto da nullità da far valere entro il termine di venti giorni con l'opposizione agli atti esecutivi ex art.art. 617 del c.p.c..

(2) Nel caso in cui la concessione del termine dilatorio comporti il rischio che il debitore possa trasferire o comunque nascondere i suoi beni, impedendo al creditore di soddisfarsi su di essi, come ad esempio può accadere nel caso di beni mobili facilmente sottraibili alla garanzia del creditore (quadri di valore, argenteria, televisori, impianti stereo, etc.), quest'ultimo potrà chiedere l'autorizzazione all'eliminazione o riduzione del termine. Se è disposta la prestazione di una cauzione, l'esecuzione non potrà avere inizio se la somma non viene prestata nelle modalità indicate nel decreto di autorizzazione.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 2742/2015

2Cass. civ. n. 14189/2012

3Cass. civ. n. 25567/2011

4Cass. civ. n. 18355/2010