Articolo 489 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Notificazioni e comunicazioni

Dispositivo

Note

(1) L'elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza fatta dai creditori hanno valore, non solo per le notificazioni e comunicazioni di tutti gli atti del processo esecutivo, bensì anche per gli atti introduttivi delle opposizioni all'esecuzione, agli atti esecutivi e quella di terzi [v.615,617 e619]. Per ciò che concerne gli atti successivi a tali opposizioni si applica, invece, la disposizione dell'art. 170(che prevede che, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni vengono fatte presso il procuratore costituito, a meno che la parte non si sia costituita personalmente senza assistenza).Le notificazioni e le comunicazioni da effettuarsi al debitore e agli altri interessati verrano regolate dagli artt.138 c.p.c. e ss.

(2) In mancanza dell'indicazione della residenza o dell'elezione di domicilio, le notificazioni e le comunicazioni vanno fatte presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione. Tale disposizione trova applicazione solo alle notificazioni e non anche alle comunicazioni. In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, infatti, queste ultime possono farsi secondo i modi ordinari [v.170].

(3) Infine, è opportuno segnalare che con la riforma del 2005 anche il debitore ha l'onere di eleggere domicilio o dichiarare la residenza (si veda l'art. 492 del c.p.c.).

(4) La rubrica e il testo del presente articolo sono stati sostituiti dall'art. 3, comma 7, lettera f) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 16128/2010

2Cass. civ. n. 18513/2006

3Cass. civ. n. 11256/2002

4Cass. civ. n. 2872/1983