Articolo 489 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Notificazioni e comunicazioni
Dispositivo
Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti e ai creditori intervenuti si fanno, ai sensi dell'articolo [170], presso il procuratore costituito (4).
Note
(1) L'elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza fatta dai creditori hanno valore, non solo per le notificazioni e comunicazioni di tutti gli atti del processo esecutivo, bensì anche per gli atti introduttivi delle opposizioni all'esecuzione, agli atti esecutivi e quella di terzi [v.615,617 e619]. Per ciò che concerne gli atti successivi a tali opposizioni si applica, invece, la disposizione dell'art. 170(che prevede che, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni vengono fatte presso il procuratore costituito, a meno che la parte non si sia costituita personalmente senza assistenza).Le notificazioni e le comunicazioni da effettuarsi al debitore e agli altri interessati verrano regolate dagli artt.138 c.p.c. e ss.
(2) In mancanza dell'indicazione della residenza o dell'elezione di domicilio, le notificazioni e le comunicazioni vanno fatte presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione. Tale disposizione trova applicazione solo alle notificazioni e non anche alle comunicazioni. In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, infatti, queste ultime possono farsi secondo i modi ordinari [v.170].
(3) Infine, è opportuno segnalare che con la riforma del 2005 anche il debitore ha l'onere di eleggere domicilio o dichiarare la residenza (si veda l'art. 492 del c.p.c.).
(4) La rubrica e il testo del presente articolo sono stati sostituiti dall'art. 3, comma 7, lettera f) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 16128/2010
La norma contenuta nell'art. 489 cod. proc. civ., relativa al luogo dove devono essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni inerenti l'esecuzione forzata, è posta nell'interesse dei creditori e non del debitore; pertanto, essa è applicabile soltanto alle notificazioni e alle comunicazioni da farsi, nel corso del procedimento esecutivo e nell'ambito di esso, ai creditori pignoranti e a quelli intervenuti nel procedimento medesimo. (Rigetta, Trib. Lucera, 26/07/2005).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 16128 del 8 luglio 2010)
2Cass. civ. n. 18513/2006
La norma contenuta nell'art. 489, cod. proc. civ., relativa al luogo dove devono essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni dell'esecuzione forzata, è posta nell'interesse dei creditori contro i quali sono proposte le opposizioni, e non del debitore. Pertanto, essa è applicabile soltanto alle notificazioni e alle comunicazioni da farsi, nel corso del procedimento esecutivo e nell'ambito di esso, ai creditori pignoranti a quelli intervenuti nel processo medesimo, mentre al contrario alla notificazione delle opposizioni proposte dal debitore, quando la esecuzione sia iniziata, si applicano le norme generali degli artt. 137 e segg. cod. proc. civ., con conseguente nullità dell'opposizione notificata nel domicilio eletto dal creditore a norma dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. (Rigetta, Trib. Benevento, 8 Aprile 2002).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18513 del 25 agosto 2006)
3Cass. civ. n. 11256/2002
In tema di notificazioni e comunicazioni di atti del processo esecutivo, l'art. 489 c.p.c. — secondo il quale al creditore procedente ed agli intervenuti le notificazioni e le comunicazioni si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto o nel ricorso per intervento, mentre in mancanza possono farsi presso la cancelleria del giudice — non si applica ai soggetti ai quali la legge non impone di dichiarare la residenza o di eleggere il domicilio, con la conseguenza che a questi ultimi le notificazioni e le comunicazioni devono essere eseguite secondo le regole generali stabilite dagli artt. 136 e 137 ss. c.p.c. È, pertanto, legittima la comunicazione al debitore del decreto di fissazione dell'udienza di audizione delle parti effettuata presso la residenza del debitore medesimo, senza che, d'altra parte, possa ritenersi che la comunicazione stessa debba essere eseguita, in applicazione della regola dettata dall'art. 170 c.p.c., presso il procuratore costituito nel giudizio di opposizione al precetto, sia perché detta norma attiene al processo di cognizione — e quindi ha natura speciale rispetto alle norme generali contenute nei citati artt. 136 ss. c.p.c. — sia perché la nomina di un difensore per il suddetto giudizio di opposizione non è compiuta in un atto del processo esecutivo, che non è ancora iniziato.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11256 del 30 luglio 2002)
4Cass. civ. n. 2872/1983
La norma dettata dall'art. 489 c.p.c., relativa al luogo dove debbono essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni dell'esecuzione forzata, è applicabile soltanto alla notificazione ed alle comunicazioni da farsi, nel corso del procedimento esecutivo e nell'ambito di esso, ai creditori pignoranti ed a quelli intervenuti nel processo medesimo, mentre, per ciò che attiene alle notificazioni delle opposizioni proposte dal debitore e dal terzo quando la esecuzione sia iniziata, si applicano le norme generali degli artt. 138 e ss. c.p.c. Pertanto, qualora l'opposizione di terzo sia stata notificata a norma dell'art. 480, terzo comma, c.p.c., il giudice deve ordinare la rinnovazione dell'atto ex art. 291 c.p.c., con efficacia ex tunc e, in difetto, quando l'incorsa nullità sia fatta valere con l'impugnazione, la causa deve essere rinviata allo stesso giudice per la rinnovazione della notificazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2872 del 26 aprile 1983)