Articolo 490 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Pubblicità degli avvisi

Dispositivo

Note

(1) Il difetto di attuazione della pubblicità, o un suo vizio, determina la nullità, (da far valere con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 del c.p.c.) dell'atto esecutivo, al quale la pubblicità si riferisce. Ad esempio, nel procedimento di vendita, l'atto esecutivo contro il quale è possibile proporre opposizione è l'ordinanza di aggiudicazione, essendo questa l'ultimo atto di tale procedimento. In relazione agli atti preliminari dello stesso procedimento (ad es. l'avviso di vendita), per rilevare la mancanza di pubblicità, è possibile solo rivolgere istanza al giudice dell'esecuzione, così come disposto dall'art. 486.

(2) Questo comma è stato così da ultimo modificato dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal d.l. 83/2015

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 22383/2019

2Cass. civ. n. 9255/2015

3Cass. civ. n. 7610/2006