Articolo 497 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Cessazione dell'efficacia del pignoramento
Dispositivo
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni (1) senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita [156] (2) (3).
Note
(1) Si precisa che il termine previsto dalla norma in analisi per l'efficacia del pignoramento ha una diversa decorrenza a seconda delle varie forme di espropriazione: per l'espropriazione immobiliare il termine decorre dalla notifica dell'atto di cui all'art. 555 del c.p.c.o dalla trascrizione dello stesso, a seconda che si ritenga l'uno o l'altro essenziale. Nel caso dell'espropriazione mobiliare presso il debitore, dal giorno del compimento delle relative operazioni; nell'espropriazione presso il terzo, dalla notifica dell'atto di cui all'art. 543 del c.p.c.. L'orientamento dottrinale dominante ritiene che l'inefficacia ex497 debba essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra difesa. Diversamente, secondo parte della giurisprudenza può essere rilevata d'ufficio.
(2) L'inefficacia del pignoramento non produce come conseguenza l'invalidità del precetto. Invero, effettuato il pignoramento, il termine per la validità del precetto resta sospeso e, pertanto, se il pignoramento perde efficacia successivamente alla sua effettuazione, si potrà utilizzare il tempo residuale di efficacia del precetto per promuovere un nuovo pignoramento. Si parla di tempo residuale perché i novanta giorni di efficacia del precetto si sospendono e non si interrompono.In aggiunta a quanto detto, è opportuno indicare che il termine di novanta giorni, previsto da tale articolo, viene sospeso nel caso in cui in tale periodo venga proposta opposizione agli atti esecutivi (v.628). Il termine, poi, riprende a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione.
(3) Comma così modificato dall'art. 13 co. 1 lett. d), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132. Per l'applicazione della disposizione, v. art 23, co. 6 del medesimo D.L. 83/2015.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 19283/2014
Nella espropriazione forzata è inammissibile la richiesta al giudice della opposizione all'esecuzione di declaratoria di inefficacia del pignoramento ex art. 497 cod. proc. civ., per mancata o intempestiva proposizione della istanza di vendita, richiedendosi, ai sensi dell'art. 630, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo vigente "ratione temporis", anteriore alle riforme di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69) che la parte interessata sollevi dinanzi al giudice della esecuzione, prima di ogni altra sua difesa, eccezione di estinzione del processo esecutivo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19283 del 12 settembre 2014)
2Cass. civ. n. 18652/2013
Nell'espressione "cause civili relative ai procedimenti di opposizione all'esecuzione" - per le quali, ai sensi dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, richiamato dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale - non sono ricompresi i procedimenti esecutivi ed i relativi termini, come quello di efficacia del pignoramento, previsto dall'art. 497 c.p.c., rispetto ai quali si applica dunque la sospensione dei termini durante il periodo feriale, disposta dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18652 del 6 agosto 2013)