Articolo 498 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Avviso ai creditori iscritti

Dispositivo

Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazionerisultante da pubblici registri [disp. att. 156; c.c. [2667], [2684], [2688], [2732] (1).

A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni (2) dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate [disp. att. 158, 160].

In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita (3).

Note

(1) Sono tali i creditori che vantano sul bene pignorato un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri. Inoltre, il creditore che abbia ottenuto, in precedenza, un sequestro conservativo (v.671) sui beni successivamente pignorati deve essere avvertito della procedura esecutiva in corso, proprio perché deve, ex art. 686 comma 2, poter concorrere alla espropriazione azionata dal creditore pignorante. Poi, se oggetto del sequestro è un credito pignorato, il terzo debitore deve dichiarare la sussistenza del sequestro nell'udienza ex art. 547 e il creditore pignorante dovrà avvisare il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice: in mancanza si determinerà l'estinzione del processo. Infine, è previsto che vengano avvertiti anche i titolari di diritti di uso (1021, di usufrutto978, e abitazione1022 c.c.) sui beni pignorati. Invero, a seguito della procedura esecutiva tali diritti si estinguono e si convertono in un diritto di credito da far valere sulla somma ricavata dalla vendita forzata.

(2) Si precisa che in base all'opinione dottrinale prevalente, il termine di cinque giorni non è un termine perentorio, per cui, in mancanza di avviso, l'intervento spontaneo del creditore iscritto rende procedibile l'istanza di vendita.

(3) In dottrina si riscontrano posizioni divergenti in merito alla conseguenza della mancanza dell'avviso a cui è tenuto il creditore procedente. Secondo parte della dottrina, la mancata notificazione dell'avviso produce come effetto la sola improcedibilità della vendita o dell'assegnazione con la conseguente sospensione degli effetti dell'istanza, la quale resta perfetta e conserva la capacità di incidere sul termine previsto dall'art. 497. Secondo altra parte, invece, la vendita e l'assegnazione possono essere disposte ugualmente ma il creditore procedente dovrà risarcire i creditori iscritti per i danni da questi patiti exart. 2043 del c.c..

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 18336/2014

L'omessa notifica dell'ordinanza di fissazione delle modalità della vendita ex art. 569, ult. comma, cod. proc. civ. ai creditori iscritti ex art. 498 cod. proc. civ. che non siano comparsi all'udienza non comporta alcuna nullità qualora l'assegnazione o la vendita avvengano egualmente pur in difetto di tali adempimenti, ma solo la responsabilità, ex art. 2043 cod. civ., del creditore procedente per le conseguenze dannose subite dagli stessi a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, giacché la mancata notifica dell'avviso costituisce violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, ed integra un'ipotesi di illecito extracontrattuale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18336 del 27 agosto 2014)

2Cass. civ. n. 4000/2006

L'art. 498 cod. proc. civ. che prescrive di avvertire dell'espropriazione in corso tutti i creditori aventi sui beni pignorati diritti di prelazione risultanti dai pubblici registri e che, in difetto di tale adempimento, vieta al giudice dell'esecuzione di procedere all'assegnazione o alla vendita, non contiene alcuna sanzione di nullità insanabile per il caso in cui l'assegnazione o la vendita avvengano egualmente senza avviso, ma comporta che il creditore procedente è tenuto a rispondere, a norma dell'art. 2043 cod. civ., delle conseguenze dannose subite dai creditori iscritti a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, giacchè la mancata notifica dell'avviso, costituendo violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, concreta un'ipotesi di fatto illecito extracontrattuale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4000 del 23 febbraio 2006)

3Cass. civ. n. 6999/1993

L'art. 498 c.p.c. che prescrive di avvertire dell'espropriazione in corso tutti i creditori aventi sui beni pignorati diritti di prelazione risultanti dai pubblici registri e che, in difetto di tale adempimento, vieta al giudice dell'esecuzione di procedere all'assegnazione o alla vendita, non contiene alcuna sanzione di nullità insanabile per il caso in cui l'assegnazione o la vendita avvengano egualmente senza avviso, ma comporta che il creditore procedente è tenuto a rispondere, a norma dell'art. 2043 c.c., delle conseguenze dannose subite dai creditori iscritti a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, giacché la mancata notifica dell'avviso, costituendo violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, concreta un fatto illecito.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6999 del 24 giugno 1993)

4Cass. civ. n. 1827/1968

La notificazione dell'avviso di espropriazione, cui è tenuto, ai sensi dell'art. 498 c.p.c., il creditore pignorante verso i creditori, aventi sui beni pignorati un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, si risolve in una provocatio ad agendum, che condiziona la procedibilità del procedimento esecutivo, ma non interrompe la prescrizione del credito spettante al soggetto che la riceve, non potendo tale effetto conseguirsi se non per atto di quest'ultimo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1827 del 10 giugno 1968)

5Cass. civ. n. 548/1967

Il creditore procedente all'esecuzione forzata su bene iscritto in pubblici registri (nella specie, automobile) deve dare avviso del pignoramento nei cinque giorni ai creditori aventi sul bene un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri ed ai precedenti creditori che abbiano proceduto a sequestro conservativo del bene e trascritto il relativo verbale nei detti registri, per porli in condizioni di intervenire nella procedura esecutiva. Tale onere sussiste soltanto nei confronti dei creditori risultanti dai pubblici registri. Pertanto, nessuna responsabilità processuale può sussistere a carico del creditore procedente per omesso avviso ad un creditore iscritto, se quest'ultimo abbia provveduto ad iscrivere il proprio titolo nei pubblici registri molti mesi dopo l'inizio della procedura esecutiva, anche se prima della chiusura della stessa.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 548 del 8 marzo 1967)