Articolo 500 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Effetti dell'intervento

Dispositivo

L'intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata (1), a partecipare all'espropriazione del bene pignorato (2) e a provocarne i singoli atti [526], [564] (3).

Note

(1) Questo articolo è stato cosìì modificato dal D.L. 35/2005 e dalla legge 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006. Il diritto alla distribuzione spetta a tutti i creditori intervenuti tempestivamente (v.499), sia che siano muniti sia che siano privi di titolo esecutivo. Diversamente, i creditori non muniti di titolo esecutivo ed intervenuti tardivamente, possono soltanto partecipare alla distribuzione del ricavato che residua successivamente alla soddisfazione dei creditori privilegiati e di quelli chirografari intervenuti tempestivamente.

(2) Il diritto di partecipare all'espropriazione compete ai creditori intervenuti tempestivamente, e si sostanzia nel diritto a essere sentiti e a proporre al giudice le proprie istanze e osservazioni. Ad esempio, tale diritto può essere esercitato, in caso di conversione del pignoramento o di riduzione del pignoramento (si vedano gli artt.495 e496 c.p.c.).

(3) I creditori muniti di titolo esecutivo ed intervenuti tempestivamente sono i soli a cui è riconosciuto per legge il diritto di provocare i singoli atti del processo esecutivo. Sono atti di impulso l'istanza di vendita, l'istanza di assegnazione e ancora la richiesta di distribuzione del ricavato. Diversa è la invece l'opinione della giurisprudenza, la quale attribuisce tale diritto anche ai creditori, muniti di titolo esecutivo, intervenuti tardivamente, sulla considerazione che, quanto alla possibilità di rinuncia, l'art. 629, primo comma, non distingue tra creditori tempestivi muniti o privi di titolo.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 26929/2014

Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, secondo comma, c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 26929 del 19 dicembre 2014)

2Cass. civ. n. 18227/2014

Dall'art. 629 cod. proc. civ., che prevede l'estinzione del processo esecutivo nel caso di rinunzia agli atti esecutivi da parte del creditore pignorante o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, si desume che anche questi ultimi, ancorché siano intervenuti tardivamente, hanno la facoltà di provocare i singoli atti di esecuzione, in quanto non sarebbe in alcun modo giustificabile il permanere della procedura esecutiva per la mancata rinunzia del creditore intervenuto tardivamente se questi non avesse il potere di promuovere il completamento della procedura stessa. Resterebbe altrimenti frustrata la "ratio" della norma di impedire - per ragioni di economia processuale e di effettività della tutela - che il processo si estingua quando vi sono creditori intervenuti che hanno interesse alla sua prosecuzione, senza che sussistano motivi per distinguere la posizione dei creditori intervenuti tardivamente rispetto a quelli intervenuti tempestivamente.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18227 del 26 agosto 2014)

3Cass. civ. n. 61/2014

Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità.–Nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Ne consegue che, qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore procedente, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che anteriormente ne era partecipe accanto al creditore pignorante.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 61 del 7 gennaio 2014)

4Cass. civ. n. 427/1978

Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipano più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo invocato da uno dei creditori (sospensione, sopravvenuta inefficacia, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore, il cui titolo abbia pacificamente conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, quando si tratti di intervento nel processo esecutivo, occorre distinguere se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, poiché, nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi il processo esecutivo è improseguibile.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 427 del 28 gennaio 1978)