Articolo 501 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Termine dilatorio del pignoramento

Dispositivo

Note

(1) L'istanza di vendita o di assegnazione viene proposta con ricorso trascorsi necessariamente dieci giorni dal pignoramento. Può essere presentata oltre che dal creditore procedente, anche dai creditori intervenuti, purché essi siano muniti di titolo esecutivo e siano intervenuti tempestivamente.

(2) Nelle ipotesi in cui il bene del debitore sia soggetto a pegno o ad ipoteca e non sia necessario il pignoramento, il termine di dieci giorni, prima del quale non è possibile proporre istanza di vendita, decorre dalla notificazione del precetto (v.502).

(3) La presentazione dell'istanza di vendita o di assegnazione prima del termine di dieci giorni dal pignoramento comporta l'invalidità della vendita o dell'assegnazione. Tale termine è dilatorio e non perentorio e ad esso non si applica la sospensione del decorso dei termini prevista dalla l. 7-10-1969, n. 742.Inoltre, tale termine decorre da momenti diversi a seconda del tipo di espropriazione; ad esempio, decorre dalla notifica dell'atto al debitore nell'espropriazione immobiliare, dalla notifica dell'atto al debitore e al terzo pignorato nell'espropriazione mobiliare presso terzi e dall'esaurimento delle operazioni di ricerca nell'espropriazione mobiliare presso il debitore.

(4) La natura deteriorabile del bene mobile pignorato rende ammissibile l'istanza di vendita senza l'osservanza del termine dilatorio di dieci giorni. L'individuazione di tale natura non può essere fissata per categorie di beni astrattamente considerati, bensì tramite un'indagine concreta che tenga conto delle naturali qualità delle cose pignorate e di tutti gli elementi di fatto che possono incidere sulla relativa conservazione.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 682/2012

2Cass. civ. n. 564/2003

3Cass. civ. n. 15630/2002

4Cass. civ. n. 133/1984