Articolo 501 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Termine dilatorio del pignoramento

Dispositivo

L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati (1) non può essere proposta se non decorsi dieci giorni (2) dal pignoramento (3), tranne che per le cose deteriorabili (4), delle quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata [529], [543] 3, [552], [567]; c.c. [2840]-[2850].

Note

(1) L'istanza di vendita o di assegnazione viene proposta con ricorso trascorsi necessariamente dieci giorni dal pignoramento. Può essere presentata oltre che dal creditore procedente, anche dai creditori intervenuti, purché essi siano muniti di titolo esecutivo e siano intervenuti tempestivamente.

(2) Nelle ipotesi in cui il bene del debitore sia soggetto a pegno o ad ipoteca e non sia necessario il pignoramento, il termine di dieci giorni, prima del quale non è possibile proporre istanza di vendita, decorre dalla notificazione del precetto (v.502).

(3) La presentazione dell'istanza di vendita o di assegnazione prima del termine di dieci giorni dal pignoramento comporta l'invalidità della vendita o dell'assegnazione. Tale termine è dilatorio e non perentorio e ad esso non si applica la sospensione del decorso dei termini prevista dalla l. 7-10-1969, n. 742.Inoltre, tale termine decorre da momenti diversi a seconda del tipo di espropriazione; ad esempio, decorre dalla notifica dell'atto al debitore nell'espropriazione immobiliare, dalla notifica dell'atto al debitore e al terzo pignorato nell'espropriazione mobiliare presso terzi e dall'esaurimento delle operazioni di ricerca nell'espropriazione mobiliare presso il debitore.

(4) La natura deteriorabile del bene mobile pignorato rende ammissibile l'istanza di vendita senza l'osservanza del termine dilatorio di dieci giorni. L'individuazione di tale natura non può essere fissata per categorie di beni astrattamente considerati, bensì tramite un'indagine concreta che tenga conto delle naturali qualità delle cose pignorate e di tutti gli elementi di fatto che possono incidere sulla relativa conservazione.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 682/2012

Nel pignoramento presso terzi, la concessione, da parte del creditore procedente, di un termine a comparire inferiore a quello indicato nell'art. 501 c.p.c. non determina la nullità del pignoramento ma esclusivamente delle attività eventualmente svolte all'udienza di comparizione, con possibilità del debitore di far valere tale nullità con l'opposizione agli atti esecutivi.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 682 del 18 gennaio 2012)

2Cass. civ. n. 564/2003

In tema di esecuzione forzata mobiliare, l'art. 501, c.p.c., disponendo che l'istanza di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento — eccetto che per le cose deteriorabili — fissa un termine dilatorio, allo scopo di permettere al debitore di evitare la vendita o l'assegnazione dei beni, e, pertanto, la sua inosservanza dà luogo a nullità sanabile, che non può essere rilevata d'ufficio, nè può essere dedotta oltre l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita, che ha funzione preclusiva rispetto agli atti compiuti in data anteriore alla stessa, a meno che il debitore non alleghi di non avere ricevuto comunicazione del decreto di fissazione di detta udienza.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 564 del 16 gennaio 2003)

3Cass. civ. n. 15630/2002

La nullità dell'istanza di fissazione della vendita del bene pignorato per inosservanza del termine dilatorio di dieci giorni previsto dall'art. 501 c.p.c., non rientra nell'ambito delle nullità — inesistenza non suscettibili di sanatoria ai sensi degli artt. 157, primo e secondo comma e 617 c.p.c., rilevabili d'ufficio, come tali, dal giudice dell'esecuzione, essendo il termine anzidetto preordinato unicamente a tutelare l'interesse del debitore esecutato, consentendogli di evitare, con il pagamento, la prosecuzione del procedimento esecutivo e la possibilità di chiedere la conversione o la riduzione del pignoramento.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15630 del 7 novembre 2002)

4Cass. civ. n. 133/1984

In relazione alle finalità satisfattive del processo esecutivo, la deteriorabilità delle cose pignorate, che consente, ai sensi dell'art. 501 c.p.c., la loro assegnazione o vendita immediata — con eccezione al criterio, stabilito in via generale che la relativa istanza non può essere proposta se non siano decorsi dieci giorni dal pignoramento — non va fissata per categorie di beni astrattamente considerati, in via generale, come potenzialmente alterabili, ma deve essere concretamente accertata e, quindi, riconosciuta tenendo conto, oltre che delle naturali qualità delle cose pignorate, di tutti gli elementi che, nella specifica situazione, possono di fatto incidere sulla relativa conservazione e far perdere alle stesse il loro valore di scambio. (Nella specie, il giudice del merito aveva reputato che il vino, in via di principio, costituisce un bene deteriorabile; la S.C., sulla scorta del principio che precede, ha cassato la relativa pronuncia, rilevando che occorreva valutare le concrete modalità di conservazione, le cure enologiche già praticate al momento del pignoramento, la sistemazione del prodotto in luogo idoneo).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 133 del 7 gennaio 1984)