Articolo 504 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Cessazione della vendita forzata

Dispositivo

Note

(1) La cessazione è disposta dal giudice dell'esecuzione o dal soggetto incaricato della vendita che dovrà riferire al giudice.In seguito alla cessazione della vendita, viene meno il vincolo del pignoramento e i beni invenduti devono essere restituiti al debitore.

(2) Nel caso in cui la vendita sia presieduta dal giudice dell'esecuzione (il che avviene solo nel caso dell'espropriazione immobiliare) sarà questi a disporre la cessazione della vendita forzata. Diversamente, qualora la vendita sia condotta dall'ufficiale giudiziario la cessazione sarà da lui disposta, sebbene solo in via provvisoria, in quanto subordinata alla convalida definitiva del giudice, in seguito all'audizione delle parti.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 2674/2012

2Cass. civ. n. 1607/2012

3Cass. civ. n. 702/2006