Articolo 505 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Assegnazione
Dispositivo
Il creditore pignorante può chiedere l'assegnazione [507], [539] 2] dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti [529] 2, [539], [552] ss., [588] ss.; [2846] c.c.] (1).
Se sono intervenuti altri creditori [498], [499], l'assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o più, d'accordo fra tutti (2).
Note
(1) La norma in esame disciplina l'assegnazione satisfattiva o in solutum, caratterizzata dal fatto che al creditore assegnatario viene assegnato il bene pignorato senza il pagamento di alcun prezzo a soddisfazione del proprio credito. Qualora il valore del bene assegnato superi il credito dell'assegnatario, quest'ultimo dovrà versare una somma pari alla differenza, detta conguaglio, dando luogo all'assegnazione mista.
(2) Nell'ipotesi in cui accanto al creditore procedente intervengano altri creditori, ai fini dell'assegnazione è richiesto anche il loro consenso, espresso personalmente dai creditori stessi o da un loro mandatario speciale, oralmente in udienza o con atti scritti notificati alle altre parti. Ove l'assegnazione avvenga in difetto di tale consenso, potrà essere esperita opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 del c.p.c..
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 5069/1983
Nella procedura fallimentare non è applicabile l'istituto dell'assegnazione dei beni, di cui alla disciplina dell'esecuzione forzata contenuta nel codice di rito, ostandovi — oltre il sistema di liquidazione dell'attivo delineato dalla legge fallimentare, il quale tende alla trasformazione in danaro dei beni del fallito per il successivo riparto tra i creditori — la compiutezza della normativa fallimentare sulle vendite, escludente il ricorso all'analogia, ed il principio della par condicio creditorum, che sarebbe violato dalla preferenza accordata al creditore assegnatario, nonché, per la cosiddetta assegnazione-vendita, la sua incompatibilità con la struttura del fallimento, che per la liquidazione degli immobili del fallito prevede un formalismo più intenso rispetto a quello richiesto dal codice di rito.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5069 del 22 luglio 1983)