Articolo 507 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Forma dell'assegnazione

Dispositivo

Note

(1) In tema di assegnazione, l'orientamento dottrinale prevalente configura l'assegnazione come un mero atto del procedimento esecutivo. Di conseguenza, l'assegnazione può essere impugnata mediante l'opposizione agli atti esecutivi (v.617 c.p.c.).In relazione all'effetto traslativo dell'assegnazione, esso si verifica, nell'assegnazione satisfattiva (v.505 c.p.c.), al momento della pronunzia dell'ordinanza; nell'assegnazione-vendita (v.506 c.p.c.), invece si verifica: al momento del pagamento del prezzo in caso di assegnazione di mobili, al momento dell'emanazione del decreto di trasferimento in caso di assegnazione di immobili. Anche per l'assegnazione mista bisogna tenere in considerazione il decreto di trasferimento, essendo quest'ultimo necessario in relazione al pagamento del conguaglio.

(2) L'ordinanza con cui viene disposta l'assegnazione deve indicare l'assegnatario, il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore espropriato, l'eventuale terzo proprietario, il bene assegnato ed il prezzo di assegnazione.Inoltre, si tratta di un'ordinanza immediatamente esecutiva ed in quanto tale non è revocabile dal giudice dell'esecuzione. Infine, è impugnabile solamente con l'opposizione agli atti esecutivi (v.617), poiché non è ricorribile in Cassazione exart. 111 Cost..

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 13112/2017

2Cass. civ. n. 5845/1981

3Cass. civ. n. 98/1952