Articolo 508 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario

Dispositivo

Note

(1) La norma in esame impedisce l'effetto purgativo dei diritti di prelazione relativi al credito, mediante l'accollo del debito da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario. In tal modo, il debitore esecutato sarà liberato dal proprio debito che verrà assunto dall'aggiudicatario o dall'assegnatario, il quale dovrà liquidare il credito al creditore pignoratizio o ipotecario.

(2) E' bene precisare che l'eventuale inadempienza da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario non pregiudicano la vendita o l'assegnazione, ma espongono l'inadempiente ad una azione del creditore.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 5846/1981

2Cass. civ. n. 1712/1967