Articolo 514 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Cose mobili assolutamente impignorabili

Dispositivo

Note

(1) Si tratta di frutti (v. c.c.170,188), usufrutto legale (v. c.c.326), cose oggetto di contratto estimatorio (v. c.c.1558), rendita (v. c.c.1881), somme dovute dall'assicuratore (v. c.c.1923), fondi speciali per la previdenza (v. c.c.2117), la quota del socio (v. c.c.2305,2531), il fondo consortile (v. c.c.2614). Sono altresì impignorabili: i beni demaniali dello Stato (v. c.c.822); i beni patrimoniali indisponibili dello Stato o di altro ente pubblico; i beni destinati al regime patrimoniale della famiglia, i beni di enti ecclesiastici ed edifici di culto (v.831).

(2) Tale numero è stato così modificato dalla l. 8-5-1971, n. 302, la quale ha inoltre ampliato il novero degli oggetti impignorabili (aggiungendovi ad esempio il frigorifero, la lavatrice), risultando così di molto attenuato il criterio dell'indispensabilità che li contraddistingueva. D'altro canto è bene precisare che la giurisprudenza ha chiarito che l'indispensabilità è nozione relativa, risultando ad esempio, pignorabili anche beni assolutamente impignorabili quando il loro numero sia sovrabbondante.

(3) Tale numero è stato abolito dal legislatore nel 2006, con il risultato pratico di rendere relativamente pignorabili gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione dell'arte o del mestiere ai sensi dell'art. 515 del c.p.c., ultimo comma, in cui viene previsto che tali beni possono essere pignorati nei limiti di 1/5 se il presumibile valore di realizzo degli altri beni non appaia sufficiente alla soddisfazione dei creditori. Si precisa che tale limitazione non rileva nel caso di debitori costituiti in forma societaria e il debitore la cui attività sia caratterizzata dalla prevalenza del capitale sul lavoro.

(4) I numeri 6-bis e 6-ter sono stati introdotti dall'art. 77 della L. 28 dicembre 2015, n. 221, in vigore al 02 febbraio 2016-

Massime giurisprudenziali (30)

1Cass. civ. n. 3981/2019

2Cass. civ. n. 18332/2014

3Cass. civ. n. 11088/2014

4Cass. civ. n. 10642/2014

5Cass. civ. n. 10862/2012

6Cass. civ. n. 19792/2011

7Cass. civ. n. 2041/2010

8Cass. civ. n. 26497/2009

9Cass. civ. n. 4488/2009

10Cass. civ. n. 23732/2008

11Cass. civ. n. 2934/2008

12Cass. civ. n. 13968/2005

13Cass. civ. n. 12212/2003

14Cass. civ. n. 493/2003

15Cass. civ. n. 10257/2001

16Cass. civ. n. 8859/2000

17Cass. civ. n. 740/1999

18Cass. civ. n. 10529/1997

19Cass. civ. n. 7864/1997

20Cass. civ. n. 9623/1994

21Cass. civ. n. 8756/1994

22Cass. civ. n. 1067/1994

23Cass. civ. n. 11002/1993

24Cass. civ. n. 2523/1987

25Cass. civ. n. 4496/1986

26Cass. civ. n. 1464/1979

27Cass. civ. n. 3432/1978

28Cass. civ. n. 3896/1977

29Cass. civ. n. 2863/1971

30Cass. civ. n. 776/1966