Articolo 515 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Cose mobili relativamente impignorabili

Dispositivo

Note

(1) Il concetto di pertinenza che viene indicato dalla norma in esame assume una valenza diversa da quella prettamente civilistica. Infatti, a norma dell'art. 817 c.c. si definiscono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. Il vincolo pertinenziale di cui alla norma in esame si riferisce invece soltanto al fondo e può essere impresso, oltre che dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, anche dal titolare di un mero rapporto obbligatorio come ad esempio l'affittuario o il mezzadro.

(2) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(3) Questo comma è stato aggiunto dalla Legge 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

(4) Si precisa che, accanto ai beni indicati nel presente articolo, sono relativamente impignorabili i crediti alimentari, pignorabili per le cause di alimenti e con la previa autorizzazione del Presidente del tribunale; le somme dovute dai privati a titolo di stipendi, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute per le cause di licenziamento, pignorabili per crediti alimentari nella misura autorizzata dal Presidente del tribunale e nella misura di un quinto per tributi o altri crediti; gli stipendi, le paghe, i salari, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie dovuti ai pubblici dipendenti, pignorabili nei limiti di cui al d.P.R. 5.1.1950, n.180; i beni costituiti in fondo patrimoniale, non pignorabili per i debiti che il debitore ha contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; i frutti dei beni del figlio nell'usufrutto legale.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 4488/2009

2Cass. civ. n. 2934/2008

3Cass. civ. n. 15705/2006

4Cass. civ. n. 654/1976