Articolo 517 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Scelta delle cose da pignorare

Dispositivo

Note

(1) La formulazione attuale dell'articolo in esame è dettata dalla Legge 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.Il testo precedente recitava:"Art. 517. (Scelta delle cose da pignorare)Il pignoramento, quando non v'e` pregiudizio per il creditore, deve essere eseguito preferibilmente sulle cose indicate dal debitore.In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione."

(2) I titoli di credito vengono assoggettati all'espropriazione mobiliare per la loro peculiare caratteristica di consistere in documenti cartacei (dunque pignorabili, al pari di ogni altro bene mobile) nei quali è incorporata la promessa di effettuare una prestazione. Tutti gli altri crediti che il debitore vanta presso terzi e che non sono incorporati in titoli, essendo beni immateriali, possono essere pignorati soltanto nelle forme peculiari dell'espropriazione presso il terzo debitore (v.543). Sono assoggettati alla medesima forma di pignoramento i titoli rappresentativi di merci.

(3) Le eventuali opposizioni dirette a contestare la scelta dei beni da pignorare devono proporsi ai sensi dell'art. 617(opposizione agli atti esecutivi).