Articolo 518 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Forma del pignoramento
Dispositivo
L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale [523] (1) nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo [492] e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il valore (2), con l'assistenza, quando occorre, di uno stimatore da lui scelto [disp. att. 161] (3). Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo o su bachi da seta [516], l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione [disp. att. 165].
Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano (4).
Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.
Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.
Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo [139] secondo comma (5), e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento (6).
Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi degli atti di cui al periodo precedente entro quindici giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo [497] copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore (7) (8).
Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.
Note
(1) Il pignoramento mobiliare si attua formalmente mediante la redazione del processo verbale a cura dell'ufficiale giudiziario (v.126), la cui mancanza rende nullo il pignoramento. La redazione del processo verbale risulta fondamentale perchè dalla data della sua redazione iniziano a decorrere sia gli effetti sostanziali che processuali del vincolo del pignoramento.
(2) L'ufficiale giudiziario si può avvalere di un fotografo/cineoperatore quale proprio ausiliario in sede di pignoramento mobiliare. Inoltre, il comma in analisi attribuisce all'ufficiale giudiziario la facoltà di nominare uno stimatore per la determinazione del presumibile valore di realizzo. L'ufficiale giudiziario provvede alla nomina o d'ufficio o su istanza del creditore. In ogni caso, prima di avvalersi della collaborazione dello stimatore, l'ufficiale giudiziario deve raccoglierne il giuramento di fedelmente procedere alla stima.
(3) L'omessa indicazione del valore non già complessivo ma dei singoli beni pignorati, che consente di procedere alla c.d. piccola espropriazione (v.525), non determina la nullità del pignoramento, poiché il valore può essere sempre determinato successivamente dal giudice dell'esecuzione.
(4) Si ritiene inammissibile il pignoramento mobiliare nel caso in cui l'ufficiale giudiziario, ritenuto opportuno il differimento delle operazioni di stima e la nomina di un esperto, non abbia comunque portato a termine le operazioni di descrizione del bene entro il termine perentorio di trenta giorni fissato dalla norma in esame.
(5) La norma si riferisce ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni e non palesemente incapace.
(6) La mancata conoscenza dell'ingiunzione da parte del debitore, non comporta l'invalidità del pignoramento, che produce i suoi effetti a far data dalla redazione del verbale, ma determina, come unico effetto, il mancato inizio del decorso del termine per l'opposizione agli atti esecutivi (v.617). È, invece, causa di nullità del pignoramento la mancata sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario procedente.
(7) Comma così modificato dal D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al sesto comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2026.Sino a tale data il testo dell'art. 518 c.p.c. in vigore è il seguente:"L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimat ivamente il presumi bile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni".
(8) Il comma 6 è stato modificato dall'art. 3, comma 7, lettera h) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 15633/2010
In tema di esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 518 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52), il tardivo deposito del verbale di pignoramento non impedisce il prosieguo del processo esecutivo, atteso che esso non determina alcuna nullità, salva restando per il debitore la possibilità di far valere, attraverso l'opposizione avverso il pignoramento, tutte quelle irregolarità di cui il medesimo si sia successivamente avveduto. (Cassa e decide nel merito, Trib. Catanzaro, 19/01/2009).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 15633 del 30 giugno 2010)
2Cass. civ. n. 4115/1993
Non è affetto da nullità l'atto di pignoramento redatto a norma all'art. 6 R.D. 14 aprile 1910, n. 639 senza l'assistenza di due testimoni, non essendo previsto da tale norma — e neppure dall'art. 518 c.p.c., né dalla disciplina della formazione degli atti di competenza degli ufficiali giudiziari (D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229; L. 11 giugno 1962, n. 546) — che detto requisito di forma debba essere osservato a pena di nullità.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4115 del 6 aprile 1993)