Articolo 524 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Pignoramento successivo
Dispositivo
L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto (1), ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati [493] 2], e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.
Il processo verbale è depositato e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza prevista nell'articolo [525] primo comma, ovvero alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista nel secondo comma dell'articolo [525]. In tal caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo (2) (4).
Il pignoramento successivo, se è compiuto dopo l'udienza di cui sopra, ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo (3) rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento [528]. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.
Note
(1) L'ufficiale giudiziario può venire a conoscenza del precedente pignoramento in qualunque modo, ad esempio, mediante una dichiarazione dell'esecutato o del custode. Deve dare atto della presenza del pignoramento già in atto nel verbale, indicando i beni già colpiti dal vincolo esecutivo quando non vi siano altri beni pignorabili. Diversamente, qualora vi siano altri beni pignorabili, dovrà descrivere quelli pignorati nel verbale e procedere al pignoramento degli altri beni, nominando un custode per gli ulteriori beni.
(2) L'udienza a cui la norma si riferisce è quella fissata per l'autorizzazione alla vendita o per l'assegnazione. Pertanto, il pignoramento successivo risulta tempestivo se ancora non c'è stata detta udienza. In questo caso, il processo esecutivo si svolgerà in forma unitaria, pur restando ogni pignoramento autonomo dall'altro.Il cancelliere ne dà notizia al primo creditore pignorante del verificarsi di un pignoramento successivo tempestivo tramite l'inserimento dei documenti relativi al pignoramento successivo nel fascicolo del primo pignoramento. L'omissione di tale avviso produce una mera irregolarità del pignoramento che il primo creditore procedente potrà far valere con l'opposizione ex art. 617.
(3) In caso di pignoramento successivo tardivo, si verifica la riunione dei procedimenti solamente nel caso in cui il secondo pignoramento abbia colpito gli stessi beni del primo. Tale pignoramento equivale ad un intervento tardivo per i beni colpiti dal primo pignoramento, con la conseguenza che il creditore potrà soddisfarsi solo sull'eventuale residuo del ricavato e gli saranno preclusi i poteri di impulso nell'ambito del processo esecutivo relativo al precedente pignoramento, cosicché la rinuncia agli atti del creditore primo pignorante produrrà l'estinzione dell'intero processo esecutivo.
(4) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 3, comma 7, lettera m) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. civ. n. 20595/2010
In tema di espropriazione di crediti presso terzi, il pignoramento successivo di quote diverse del medesimo credito non costituisce pignoramento di beni diversi, ma di un bene unitario. Pertanto in tale ipotesi il giudice dell'esecuzione, in qualunque modo venga a sapere che il medesimo credito è stato oggetto di più procedimenti esecutivi, ha l'obbligo di riunirli, se del caso anche revocando il provvedimento di assegnazione emesso in uno di essi. (Cassa con rinvio, Trib. Milano, 27/10/2005).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20595 del 4 ottobre 2010)
2Cass. civ. n. 23847/2008
Il creditore, in forza del medesimo titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti dello stesso bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo. In tal caso non si ha una situazione di litispendenza nel senso previsto dall'art. 39 cod. proc. civ. - la cui applicazione postula la pendenza di più cause, aventi in comune le parti, la "causa petendi" ed il "petitum", incardinate dinanzi a distinte autorità giudiziarie e non davanti allo stesso giudice - ed alla pluralità di procedure così instaurate può ovviarsi con la loro riunione "ex" art. 493 cod. proc. civ., senza che ciò comporti un pregiudizio per il debitore, poiché, in presenza di un pignoramento reiterato senza necessità, il giudice dell'esecuzione, applicando l'art. 92 cod. proc. civ., può escludere come superflue le spese sostenute dal creditore procedente per reiterarlo ed il debitore può proporre opposizione contro una liquidazione delle spese che si estenda al secondo pignoramento.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23847 del 18 settembre 2008)
3Cass. civ. n. 3130/1987
Nell'espropriazione forzata mobiliare presso il debitore, in caso di pluralità di pignoramenti, se i pignoramenti vengono eseguiti sullo stesso o sugli stessi beni, il processo esecutivo è unico fin dall'origine ed i creditori successivamente pignoranti vi si inseriscono quali interventori tempestivi o tardivi; se, invece, i pignoramenti sono eseguiti anche o soltanto su altri beni, danno origine (per i beni diversi da quelli già pignorati) ciascuno ad un processo esecutivo distinto da quello precedentemente iniziato, in ragione dei distinti beni pignorati. In quest'ultimo caso consegue che ciascun processo esecutivo si svolge separatamente dall'altro senza confusione dei relativi compendi pignoranti e della loro rispettiva destinazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3130 del 1 aprile 1987)
4Cass. civ. n. 4713/1983
In tema di espropriazione mobiliare, l'art. 524 c.p.c. è ispirato all'esigenza di realizzare un unico processo esecutivo al fine di rendere operante il concorso dei creditori, con la conseguenza che, qualora più pignoramenti eseguiti sullo stesso bene non confluiscano sin dalla fase iniziale nello stesso processo esecutivo, il giudice dell'esecuzione — che ne venga a conoscenza su iniziativa di parte o d'ufficio — deve provvedere alla loro riunione, revocando l'ordinanza di assegnazione emessa in uno di essi e non ancora eseguita, e dare corso al prosieguo della procedura esecutiva.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4713 del 11 luglio 1983)
5Cass. civ. n. 1703/1973
Allorquando il giudice dell'esecuzione venga comunque a conoscenza (d'ufficio e su rilievo di parte) della contemporanea pendenza di due procedimenti esecutivi ricollegabili a due pignoramenti diretti sul medesimo bene, deve necessariamente provvedere alla riunione dei due procedimenti esecutivi e revocare il provvedimento di assegnazione eventualmente emesso in uno dei procedimenti.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1703 del 12 giugno 1973)
6Cass. civ. n. 548/1973
Le irregolarità verificatesi nel processo esecutivo per non essere stata data notizia, nella ipotesi prevista dal primo capoverso dell'art. 524 c.p.c., del successivo pignoramento al creditore primo pignorante, o per mancato avviso ai creditori iscritti, secondo la prescrizione dell'art. 498, vanno denunziate nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 dello stesso codice. L'inosservanza delle suddette norme incide sulla legittimità della ordinanza di vendita (e solo nel caso che abbia determinato l'assenza dal processo esecutivo di quei creditori qualificati), ma non può considerarsi di ostacolo alla proposizione dell'istanza intesa a provocare quel provvedimento e, quindi, neppure alla produzione dell'effetto impeditivo della perdita di efficacia del pignoramento che a tale istanza la legge riconnette. Peraltro, l'attività di cui al citato art. 524 è demandata al cancelliere, anziché alla parte, e della sua omissione - come di quella dell'avviso prescritto dall'art. 498 - gli unici legittimati a dolersi sono i creditori a favore dei quali quegli atti segnalativi sono predisposti.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 548 del 24 febbraio 1973)