Articolo 525 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Condizione e tempo dell'intervento

Dispositivo

Note

(1) Tale comma è stato abrogato dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006. Ad oggi, in seguito alle modifiche apportate all'art. 499 del c.p.c.disciplinante l'intervento dei creditori, possono intervenire coloro che hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 del c.c..

(2) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 72, l. 26-11-1990, n. 353, in vigore dall'1-1-1993. Ai sensi dell'art. 90 l. cit. tale norma si applica anche ai giudizi pendenti alla data dell'1-1-1993. Si riporta di seguito il testo del 3° comma anteriormente vigente: «Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'art. 518, non superi le lire cinquantamila, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso prevista dall'articolo 529».

(3) L'anticipazione del termine preclusivo per l'intervento al momento della presentazione del ricorso, nel caso di pignoramento di beni il cui valore non superi i ventimila euro, è prevista allo scopo di accelerare i tempi qualora vengano pignorati beni per un modico valore, accordando al creditore procedente un indubbio privilegio processuale (v.499).

(4) L'intervento del creditore nell'espropriazione mobiliare presso il debitore si considera tempestivo se viene effettuato non oltre l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o dell'assegnazione, limite applicabile anche all'espropriazione presso terzi. Di conseguenza, gli interventi spiegati oltre tale limite temporale devono considerarsi tardivi.

Massime giurisprudenziali (15)

1Cass. civ. n. 774/2016

2Cass. civ. n. 9011/2015

3Cass. civ. n. 16028/2013

4Cass. civ. n. 937/2012

5Cass. civ. n. 15184/2003

6Cass. civ. n. 567/1985

7Cass. civ. n. 5867/1982

8Cass. civ. n. 1292/1979

9Cass. civ. n. 2733/1977

10Cass. civ. n. 3860/1976

11Cass. civ. n. 2114/1972

12Cass. civ. n. 1126/1972

13Cass. civ. n. 1348/1970

14Cass. civ. n. 1382/1969

15Cass. civ. n. 1175/1962