Articolo 535 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Prezzo base dell'incanto

Dispositivo

Note

(1) La parola «pretore» è stata sostituita dalle parole «giudice dell'esecuzione» ai sensi dell'art. 93, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Per la soppressione dell'ufficio del pretore si confronti l'art. 8 del c.p.c..

(2) Nel provvedimento con cui il giudice pronuncia la vendita viene fissato anche il prezzo base dell'incanto.Nel caso in cui il valore delle cose risulti da listino di borsa o di mercato, il prezzo viene determinato dal minimo del giorno precedente la vendita. Diversamente, se si tratta di oggetti d'oro o d'argento, il prezzo base non deve essere inferiore al loro valore intrinseco.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 26898/2008

2Cass. civ. n. 21090/2007