Articolo 536 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Trasporto e ricognizione delle cose da vendere

Dispositivo

Note

(1) Quando il luogo della vendita è diverso da quello in cui sono custoditi i beni pignorati, l'incaricato della vendita deve curare obbligatoriamente il trasporto dei beni nel luogo stabilito per l'incanto. Invero, la vendita dei beni avvenuta senza il preventivo trasporto è nulla ed opponibile ai sensi dell'art. 617.

(2) La norma in esame offre uno spunto di riflessione in tema di responsabilità penale. Infatti, sotto il profilo penale è possibile rilevare il reato di sottrazione di bene pignorato di cui all'art. 388 del c.p.V comma ed il reato di sottrazione di beni pignorati ad istanza dello Stato o di altro ente pubblico ai sensi dell'art. 388 del c.p.IV comma. Inoltre, può avere una rilevanza il comportamento del custode che risulti irreperibile il giorno dell'accesso fissato dall'ufficiale giudiziario o che non permetta il rinvenimento nè il prelievo dei beni pignorati.