Articolo 545 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Crediti impignorabili

Dispositivo

Note

(1) L'articolo in esame contiene un'elencazione che ha carattere tassativo. Si ritiene che la impignorabilità dei crediti ivi menzionati possa essere rilevata anche d'ufficio dal G.E., ferma restando, naturalmente, la possibilità di farla valere mediante opposizione all'esecuzione ex art. 615.

(2) Si segnale che in dottrina manca un'unanime opinione circa l'impignorabilità dei crediti alimentari in quanto, secondo alcuni, la disposizione andrebbe interpretata nel senso che la impignorabilità sarebbe stabilita in modo assoluto soltanto per i crediti alimentari di natura negoziale. Secondo altri, invece, sarebbero impignorabili soltanto gli alimenti dovutiex lege. Altri ancora, intendono per crediti alimentari impignorabili sia i crediti aventi causa negoziale, sia quelli di natura legale.Infine, si precisa che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente sono comprese nella categoria degli alimenti anche le prestazioni dovute in base ad obblighi di mantenimento.

(3) Il giudice stabilisce con decreto anche il quantum pignorabile. Si tratta di un provvedimento necessario in quanto il pignoramento eseguito senza la preventiva autorizzazione del giudice è nullo.

(4) Tale comma è stato così sostituito ex art. 97, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Il testo precedente del comma, in vigore fino al 1-6-1999, così disponeva: «Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del pretore e per la parte da lui determinata mediante decreto.». Per la soppressione dell'ufficio del pretore si veda l'art. 8 del c.p.c..

(5) In questi casi si parla di crediti assolutamente impignorabili.

(6) Le parole «dal pretore» sono state sostituite dalle seguenti «dal presidente del tribunale o dal un giudice da lui delegato» ai sensi dell'art. 97, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Per la soppressione dell'ufficio del pretore si veda l'art. 8 del c.p.c..

(7) In tali ipotesi, se manca il provvedimento autorizzativo del presidente del tribunale o del giudice delegato, non si determina la nullità del pignoramento ma soltanto la riduzione del quantum al valore ritenuto pignorabile dalla legge.

(8) In relazione ai degli enti pubblici occorre distinguere tra crediti di diritto pubblico e crediti di diritto privato. I primi, che scaturiscono dall'esercizio di pubbliche potestà (es.: i crediti derivanti da obbligazioni tributarie), sono assolutamente impignorabili. Sono invece pignorabili le entrate di diritto privato come ad esempio quelle connesse all'esercizio di un'attività d'impresa, salvo che la loro impignorabilità sia espressamente stabilita dalla legge o da un provvedimento amministrativo.

(9) Ad esempio, il pignoramento degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni resta regolato dagli articoli 1- 4 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

(10) Ultimi tre commi aggiunti dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l’applicazione della disposizione, v. art. 23, comma 6 del medesimo D.L. 83/2015.

Massime giurisprudenziali (18)

1Cass. civ. n. 3981/2021

2Cass. civ. n. 25042/2019

3Cass. civ. n. 26042/2018

4Cass. civ. n. 1545/2017

5Cass. civ. n. 685/2012

6Cass. civ. n. 15374/2007

7Cass. civ. n. 4212/2007

8Cass. civ. n. 2719/2007

9Cass. civ. n. 963/2007

10Cass. civ. n. 15601/2005

11Cass. civ. n. 9950/2004

12Cass. civ. n. 9904/2003

13Cass. civ. n. 9630/2003

14Cass. civ. n. 11345/1999

15Cass. civ. n. 5692/1995

16Cass. civ. n. 4488/1994

17Cass. civ. n. 5378/1991

18Cass. civ. n. 3518/1985