Articolo 546 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Obblighi del terzo
Dispositivo
Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo [543], il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro (1) (2) (3). Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo [545] e dalle speciali disposizioni di legge (4) (6).
Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza (5).
Note
(1) Appare opportuno precisare che nei confronti del terzo, gli effetti sostanziali del pignoramento si producono fin dal giorno della notifica, nonostante l'atto de quo si perfezioni non con la notifica bensì con la dichiarazione positiva di cui all'art. 547 o con la sentenza che definisce il giudizio di accertamento di cui all'art. 549. L'opinione dottrinale dominante ritiene che la norma determini una sorta di anticipazione nei riguardi del terzo pignorato degli effetti sostanziali del pignoramento, effetti che, diversamente, nei confronti del creditore procedente e del debitore esecutato, si producono solo in seguito al perfezionarsi della fattispecie.
(2) Dal giorno della notifica dell'atto di pignoramento, il terzo deve astenersi dall'adempiere o dal riconsegnare il bene al proprio creditore diretto (debitore esecutato). L'eventuale adempimento sarà inefficace nei confronti del creditore procedente e di quelli intervenuti, mentre la riconsegna o la sottrazione delle cose detenute farà scattare le sanzioni di cui agli artt.328 e334 c.p., salva naturalmente la responsabilità per danni nei confronti degli stessi creditori.Diversamente, non è previsto per il terzo alcun divieto di usare delle cose pignorate, né l'obbligo di rendiconto di cui all'art. 521.Infine, dal giorno della notifica il terzo diventa custode nel limite di quanto egli deve per un importo di cui al precetto, aumentato della metà.
(3) Secondo l'opinione dominante in dottrina e in giurisprudenza, qualsiasi fatto sopravvenuto alla notifica dell'atto di pignoramento al terzo debitore, che determini la estinzione totale o parziale del credito pignorato (es.: adempimento, compensazione, transazione) ai sensi dell'art. 2917 c.c., risulta inefficace nei confronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti nella procedura esecutiva, ancorché il pignoramento non sia perfetto.
(4) Comma così modificato dall'art. 13 co. 1 lett. m), D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132. Per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 23 co. 6 del medesimo D.L. 83/2015.
(5) Tale secondo comma è stato inserito dalla legge n.80/2005 per disciplinare il caso del pignoramento eseguito presso più terzi, in cui il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti ai sensi dell'art. 496 del c.p.c.o la dichiarazione di inefficacia di uno di essi. Lo scopo del secondo comma è quello di commisurare gli effetti del pignoramento presso terzi all'entità del credito pignorante, consentendo al debitore per l'appunto di chiedere o una riduzione del pignoramento o una dichiarazione di inefficacia.
(6) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 25, comma 1, lettera a) del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. civ. n. 30500/2019
In tema di pluralità di pignoramenti sugli stessi beni, la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva originata da un singolo atto di pignoramento non fa venire meno gli effetti di quelli eventualmente successivi ed autonomi; in ogni caso, la violazione in buona fede, da parte del terzo, degli obblighi di custodia di cui all'art. 546 c.p.c. non fa cessare gli effetti conservativi del pignoramento né pregiudica i diritti del creditore procedente, salvo il diritto del medesimo terzo ad ottenere il risarcimento del danno dal responsabile del suo errore.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 30500 del 21 novembre 2019)
2Cass. civ. n. 15595/2019
Il limite dell'importo del credito precettato aumentato della metà, previsto dall'art. 546, comma 1, c.p.c., individua anche l'oggetto del processo esecutivo, sicché, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, pur se del medesimo procedente, non consente il superamento del detto limite e, quindi, l'assegnazione di crediti in misura maggiore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15595 del 11 giugno 2019)
3Cass. civ. n. 17520/2011
Nell'espropriazione presso terzi di somme di denaro, la norma dell'art. 546, primo comma, c.p.c., come modificata dall'art. 2, comma terzo, lett. e), n. 3, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (mediante l'inserimento delle parole "e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà"), è entrata in vigore il 1° marzo 2006, secondo la disciplina transitoria prevista dall'art. 39-quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data. Pertanto la nuova formulazione dell'art. 546, primo comma, c.p.c. non è applicabile ove la procedura esecutiva si sia conclusa con provvedimento di assegnazione anteriore al 1° marzo 2006, essendo, appunto, l'ordinanza di assegnazione l'atto che conclude il procedimento dell'espropriazione presso terzi. Né rileva che tale atto sia stato oggetto di opposizione agli atti esecutivi, poiché il ricorso ex art. 617 c.p.c. introduce un giudizio di cognizione e non ha l'effetto di protrarre la "pendenza" della procedura esecutiva, venuta comunque meno con la pronuncia del provvedimento di assegnazione opposto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 17520 del 23 agosto 2011)
4Cass. civ. n. 1688/2009
Nell'espropriazione presso terzi di somme di danaro, l'oggetto del pignoramento è costituito dall'intera somma di cui il terzo è debitore, e non dalla quota del credito per la quale l'esecutante agisce in forza del titolo esecutivo notificato (ai sensi dell'art. 543 cod. proc. civ., nel testo "ratione temporis" vigente), costituendo essa solo il limite della pretesa fatta valere "in executivis"; ne consegue che, in caso di pignoramento di somma depositata su conto corrente bancario, la banca presso cui è avvenuto il pignoramento, in quanto obbligata a vincolare l'intero suo debito nei confronti del debitore, legittimamente può rifiutare di pagare, al medesimo creditore pignorante e finché dura la predetta espropriazione, un assegno nel frattempo emesso dal debitore sul conto corrente a lui intestato.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1688 del 23 gennaio 2009)
5Cass. civ. n. 10654/2008
Nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, il vincolo di indisponibilità che, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., si produce con la notificazione al terzo dell'atto di pignoramento contenente l'ingiunzione prevista dall'art. 492 c.p.c., sussiste anche qualora, dopo la notifica del pignoramento di un credito vantato dal Comune esecutato nei confronti della banca esercente il servizio di tesoreria, il Comune renda la dichiarazione prevista dall'art. 113 del D.L.vo 25 febbraio 1995, n. 77, che le somme di sua pertinenza giacenti presso il tesoriere comunale sono vincolate a fini speciali, non avendo detta dichiarazione effetto retroattivo e, quindi, non essendo opponibile al creditore procedente.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10654 del 24 aprile 2008)
6Cass. civ. n. 2129/1995
In tema di espropriazione presso terzi, dalla formulazione dell'art. 543 c.p.c. (il quale prescrive che l'atto notificato personalmente al terzo deve contenere, tra l'altro, l'intimazione al destinatario di non disporre delle cose o delle somme dovute, senza ordine del giudice) e dell'art. 546 stesso codice (il quale prevede, inoltre, che dal giorno della notificazione di detto atto il terzo è soggetto agli obblighi imposti al custode relativamente alle cose ed alle somme a lui dovute) va desunto, pur in assenza di un'espressa disposizione normativa a riguardo, che, nel caso in cui sia respinta la domanda di convalida di un precedente sequestro di mobili o crediti presso terzi, il giudice deve impartire al terzo l'ordine di dissequestro, con la conseguente sopravvenuta disponibilità dei mobili e delle somme vincolate con il precedente provvedimento cautelare.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2129 del 24 febbraio 1995)
7Cass. civ. n. 5617/1994
Nel procedimento di espropriazione presso terzi, la responsabilità del terzo detentore del bene pignorato, prevista dall'art. 546 c.p.c., presuppone la esistenza giuridica del pignoramento, che è il risultato di una serie procedimentale che si inizia con l'atto descritto dall'art. 543 c.p.c. e si completa con la dichiarazione del terzo di cui all'art. 547 c.p.c. o, in mancanza ed in caso di contestazione, con la sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo (art. 549 c.p.c.) e che mantiene, quindi, il suo effetto vincolante per il terzo solo se alla intimazione di cui all'art. 543 c.p.c., sia seguita la citazione dello stesso e l'accertamento del suo obbligo nell'ambito della espropriazione forzata.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5617 del 9 giugno 1994)