Articolo 552 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo

Dispositivo

Note

(1) Presupposto per la pronuncia del provvedimento con cui viene disposta l'assegnazione o la vendita è la dichiarazione positiva e non contestata resa dal terzo oppure la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 549 del c.p.c.che abbia accertato i suoi obblighi nei confronti del debitore esecutato.

(2) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(3) Il giudice dell'esecuzione fissa un'udienza per sentire le parti a seguito della presentazione dell'istanza per la assegnazione e la vendita.

(4) A pena di decadenza l'istanza per la assegnazione o la vendita deve essere proposta nel termine di novanta giorni dal momento della dichiarazione di cui all'art. 547. Diversamente, se il pignoramento si è perfezionato con la sentenza di accertamento di cui all'art. 549, il termine sarà fissato dal giudice che l'ha pronunciata.

(5) E' ormai unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che il provvedimento che dispone la vendita o la assegnazione non ha natura di sentenza, per cui contro di esso non è esperibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. ma l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 17441/2018

2Cass. civ. n. 11493/2015

3Cass. civ. n. 3888/2015

4Cass. civ. n. 1954/1995

5Cass. civ. n. 6245/1980

6Cass. civ. n. 5402/1977