Articolo 553 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Assegnazione e vendita di crediti

Dispositivo

Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti. La notifica dell'ordinanza di assegnazione è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento previsti dall'articolo [169] delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. L'obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione e della dichiarazione di cui al secondo periodo (1) (2) (3) (4) (5) (7).

Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono d'accordo (6) l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili.

Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di 0,052 euro di capitale per 0,00258 euro di rendita [disp. att. 164].

I crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l'ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione (7).

L'ordinanza di assegnazione, pronunciata entro il termine previsto dall'articolo [551], primo comma, diventa inefficace se non è notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di cui all'articolo 551-bis, primo comma (7).

Fermo quanto previsto dal primo comma, terzo periodo, l'ordinanza di assegnazione è comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo [3], comma 4- quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (7).

Note

(1) I crediti a cui la norma in esame si riferisce devono essere caratterizzati da certezza e liquidità.

(2) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(3) L'ordinanza di assegnazione rappresenta l'atto conclusivo dell'esecuzione forzata per espropriazione dei crediti, che attua il trasferimento coattivo del credito pignorato, determinando una modificazione soggettiva nel rapporto obbligatorio intercorrente tra debitore esecutato e terzo. Pertanto, il terzo può sollevare nei confronti del creditore assegnatario le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre all'esecutato. Diversamente, l'assegnatario può avvalersi di tutte le azioni finalizzate alla conservazione e soddisfazione del proprio credito.

(4) L'assegnazione di cui alla norma in esame avviene pro solvendo per cui, se il terzo assegnato sia inadempiente, il creditore assegnatario potrà rivolgere le proprie pretese di nuovo al debitore esecutato. La stessa considerazione deve farsi per i crediti di cui al comma successivo, per i quali una parte della dottrina, argomentando dalla mancanza dell'inciso «salvo esazione», aveva ritenuto che l'assegnazione operasse pro soluto.

(5) Nell'ipotesi di assegnazione disposta pro quota, l'inadempimento del terzo nei confronti di uno dei concreditori non fa nascere in capo a quest'ultimo un diritto di rivalsa nei confronti dei creditori soddisfatti.

(6) Tale accordo riguarda i creditori intervenuti entro l'udienza fissata per la dichiarazione di cui all'art. 547 e muniti di titolo esecutivo.

(7) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 25, comma 1, lettera c) del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, che ha disposto la modifica del comma 1 e l'introduzione di 3 commi dopo il terzo.Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, ha disposto (con l'art. 25, comma 3) che: "L'articolo 551-bis del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, lettera b), si applica anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il pignoramento di crediti presso terzi pendente da almeno otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto perde efficacia se il creditore procedente o il creditore intervenuto non procedono alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio entro il termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto." Ha inoltre disposto (con l'art. 25, comma 4) che: "I crediti già assegnati ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di produrre interessi se l'ordinanza di assegnazione, che non sia stata antecedentemente notificata, non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla data medesima unitamente alla dichiarazione di cui all'articolo 553, primo comma, secondo periodo, introdotto dal presente decreto. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione."

Massime giurisprudenziali (25)

1Cass. civ. n. 5489/2019

L'ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo. Pertanto, essa va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorché sostanziali, attinenti all'ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduta, mentre va impugnata con l'appello qualora il contenuto di tale ordinanza, esulando da quello ad essa proprio, decida questioni che integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5489 del 26 febbraio 2019)

2Cass. civ. n. 30862/2018

In tema di espropriazione presso terzi, l'assegnazione in pagamento del credito, ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvo esazione", non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, essendo quest'ultima assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo dell'obbligazione del "debitor debitoris" nei confronti del soggetto esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 30862 del 29 novembre 2018)

3Cass. civ. n. 18719/2017

In tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, in quanto disposta in pagamento "pro solvendo" e non "pro soluto", ai sensi dell’art. 553 c.p.c., non è immediatamente estintiva del credito del debitore verso il terzo pignorato, all'uopo occorrendo che quest’ultimo proceda al pagamento in favore del creditore assegnatario.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 18719 del 27 luglio 2017)

4Cass. civ. n. 7706/2017

In tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., anche quando la stessa risolve questioni relative alla partecipazione dei creditori alla distribuzione della somma di cui il terzo si è dichiarato debitore.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 7706 del 24 marzo 2017)

5Cass. civ. n. 9390/2016

In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell'ordinanza di assegnazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9390 del 10 maggio 2016)

6Cass. civ. n. 20595/2015

Nel caso in cui il debitore alieni un immobile di sua proprietà in pregiudizio del diritto del creditore, costui può cumulativamente agire sia con l'azione revocatoria dell'atto traslativo, sia con il pignoramento, presso il terzo acquirente, del credito spettante all'alienante in relazione al pagamento del prezzo di acquisto, trattandosi di strumenti di tutela alternativi, riconosciuti al creditore e tra loro non confliggenti, che gli consentono, rispettivamente, di aggredire - nel primo caso - il bene con una azione esecutiva immobiliare ex art. 602 c.p.c. nei confronti del terzo acquirente, ovvero di conseguire - nel secondo - una ordinanza di assegnazione del corrispettivo ancora da pagare, ex art. 553 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20595 del 14 ottobre 2015)

7Cass. civ. n. 24637/2014

Qualora gli effetti di un provvedimento giudiziale decorrano dalla data della pubblicazione, essa deve essere individuata con riferimento all'intero arco temporale del relativo giorno, cioè dalle ore 00.00 del giorno medesimo, poiché, in assenza di diversa ed espressa previsione di legge, non può essere rapportata ad unità temporali inferiori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato, in quanto non più sorretta da idoneo titolo esecutivo, l'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., resa all'esito di procedura espropriativa intentata in forza di titolo giudiziale, depositata lo stesso giorno del deposito dell'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva di detto titolo, emessa ex art. 283 cod. proc. civ. dal giudice dell'impugnazione).(Cassazione civile, Sez. VI-3, sentenza n. 24637 del 19 novembre 2014)

8Cass. civ. n. 11642/2014

In tema di espropriazione forzata presso terzi, nel regime dell'art. 543 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 11 della legge 24 febbraio 2006 n. 52, ove si tratti di espropriazione di un credito per il quale non è prevista la citazione del terzo a comparire per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ., bensì la comunicazione a mezzo raccomandata da parte del medesimo al creditore circa l'esistenza del credito, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 cod. proc. civ. decorre, per il terzo, dal momento in cui questi ne abbia legale conoscenza tramite comunicazione da parte del creditore o con altro strumento idoneo, e non dalla data di emissione del provvedimento stesso, non potendo trovare applicazione la previsione dell'art. 176, secondo comma, cod. proc. civ.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11642 del 26 maggio 2014)

9Cass. civ. n. 20310/2012

In tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., non solo quando si contestino vizi formali suoi, o degli atti che l'hanno preceduta, ma pure quando si intenda confutare l'interpretazione che il giudice dell'esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche quanto alla entità ed alla esigibilità del credito. Ne consegue che, qualora il creditore assegnatario si avvalga, come titolo esecutivo nei confronti del terzo assegnato, dell'ordinanza predetta, è preclusa a quest'ultimo, assoggettato a tale esecuzione, la deduzione, mediante l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c., di quei medesimi vizi della menzionata ordinanza che, nel procedimento di espropriazione presso terzi, abbia già fatto valere con opposizione agli atti esecutivi definitivamente respinta.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20310 del 20 novembre 2012)

10Cass. civ. n. 694/2012

In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, il debitore esecutato che non possa più, anche per ragioni di rito, contestare l'esistenza del proprio debito, non ha interesse a dolersi dell'ordinanza di assegnazione di un suo credito in favore di un suo creditore, anche se quest'ultimo abbia intrapreso l'espropriazione mobiliare presso terzi dopo la dichiarazione del fallimento, ove il provvedimento di assegnazione specifichi che il pagamento deve essere effettuato agli organi della curatela, atteso che la normativa sull'incapacità processuale del fallito è dettata nell'esclusivo interesse della massa e non del singolo debitore del fallito medesimo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 694 del 18 gennaio 2012)

11Cass. civ. n. 17878/2011

Nell'espropriazione presso terzi, se il debitore abbia contestato la dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 548, comma primo, c.c. (nella specie, sia per l'impignorabilità del credito, sia per il difetto di una valida procura in capo alla persona che ha reso la dichiarazione per conto del terzo), e ciononostante l'esecuzione sia proseguita sino a pervenire alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione delle somme dichiarate dal terzo, il medesimo debitore esecutato può proporre opposizione agli atti esecutivi avverso tale ordinanza, alla quale si trasmettono i vizi che infirmavano la dichiarazione del terzo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 17878 del 31 agosto 2011)

12Cass. civ. n. 7508/2011

In tema di espropriazione presso terzi. l'ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, opera il trasferimento coattivo ed immediato del credito stesso al creditore pignorante, alla stregua di una "datio in solutum", oltre che la conclusione dell'espropriazione; peraltro l'assegnazione del credito in quanto disposta in pagamento salvo esazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, la quale è assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito del "debitor debitoris" nei confronti del debitore esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7508 del 31 marzo 2011)

13Cass. civ. n. 11404/2009

L'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., e non opposta, non è idonea ad acquisire valore di cosa giudicata, in quanto il giudice dell'esecuzione non risolve una controversia nei modi della cognizione, ma il suo accertamento si esaurisce nell'ambito del processo esecutivo; tuttavia, una nuova assegnazione per il medesimo titolo è preclusa dall'estinzione del credito conseguente alla riscossione delle somme, nell'assenza di impugnazione della ordinanza di assegnazione. Ne consegue che il creditore, che intenda adire nuovamente il giudice dell'esecuzione per la liquidazione di un eventuale credito residuale, ha l'onere di dimostrare l'incapienza della somma pignorata rispetto a quella assegnata e la mancata estinzione del credito.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 11404 del 18 maggio 2009)

14Cass. civ. n. 4578/2008

L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, nell'espropriazione forzata presso terzi, su istanza di assegnazione del creditore procedente qualifica la dichiarazione resa dal terzo come positiva ed emette il relativo provvedimento di assegnazione rappresenta un atto del processo esecutivo poiché è assunta nell'ambito dell'attività esecutiva e non di quella di accertamento del credito; ne consegue che detto provvedimento deve essere contestato con l'opposizione agli atti esecutivi, allegando che la dichiarazione era in realtà negativa e che, dunque, mancava il presupposto per l'assegnazione. (Nella specie la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. con cui il terzo aveva contestato di aver reso la dichiarazione positiva prescritta come presupposto per il provvedimento del giudice dell'esecuzione).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4578 del 22 febbraio 2008)

15Cass. civ. n. 25946/2007

In tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, non impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., opera il trasferimento coattivo ed attuale del credito al creditore pignorante, producendo una modificazione soggettiva del rapporto creditorio e la conclusione dell'espropriazione. Peraltro l'assegnazione del credito, in quanto disposta in pagamento salvo esazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., cioè pro solvendo non opera anche l'immediata liberazione del debitore esecutato verso il creditore pignorante, la quale si verifica soltanto con il pagamento che il debitore assegnato esegua al creditore assegnatario (art. 2928 c.c.), momento nel quale questi realizza il pieno effetto satisfattivo dell'assegnazione che, quindi, integra una datio in solutum condizionata al pagamento integrale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 25946 del 11 dicembre 2007)

16Cass. civ. n. 8242/2003

Nel processo di esecuzione forzata, il deposito del titolo esecutivo in originale o in copia autentica costituisce un presupposto processuale, la cui mancanza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; in particolare, in fase di assegnazione e distribuzione del ricavato, il titolo svolge solo la funzione di provare l'esistenza, liquidità ed esigibilità del credito, e può essere prodotto anche in copia fotostatica o fotografica, che ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, se non viene formalmente disconosciuta dalla parte contro la quale viene prodotta; ne consegue che il giudice dell'esecuzione, in tema di assegnazione di crediti pignorati presso il terzo, non può d'ufficio pretermettere dall'assegnazione il creditore intervenuto, sulla base del solo rilievo d'ufficio che il titolo del credito, a soddisfazione del quale era stato effettuato l'intervento, era stato prodotto solo in fotocopia, in assenza di qualunque contestazione da parte del debitore o di altri creditori.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8242 del 24 maggio 2003)

17Cass. civ. n. 5510/2003

Nell'ambito del pignoramento presso terzi, preliminarmente alla emissione dell'ordinanza di assegnazione del credito il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare l'idoneità del titolo e la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, con un accertamento che non fa stato ma esaurisce la sua efficacia nell'ambito del processo esecutivo, in quanto è funzionale all'emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione; ne consegue che il creditore che contesti l'ordinanza di assegnazione, emessa per un importo inferiore a quello indicato nel precetto, la può impugnare nei modi e nei termini della opposizione agli atti esecutivi, al fine di ottenere un diverso accertamento della misura del credito ed il — parziale — annullamento dell'ordinanza stessa(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5510 del 8 aprile 2003)

18Cass. civ. n. 4491/2003

In materia di esecuzione forzata, in sede di assegnazione dei crediti ai sensi dell'art. 553 c.p.c. il giudice dell'esecuzione deve disporre l'assegnazione dei crediti risultanti dagli assegni bancari per i quali vi è stata domanda di assegnazione e non può rilevare d'ufficio la prescrizione dell'azione di regresso ex art. 75, primo comma, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (c.d. legge sull'assegno bancario).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4491 del 26 marzo 2003)

19Cass. civ. n. 3976/2003

In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553, c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario ed ha tale efficacia anche per le spese conseguenti e necessarie per la sua concreta attuazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3976 del 18 marzo 2003)

20Cass. civ. n. 10897/2001

L'ordinanza di assegnazione è atto del processo esecutivo nel quale è stata emessa nonché atto conclusivo dello stesso; pertanto i vizi che attengono alla formazione dell'ordinanza di assegnazione debbono essere fatti valere con mezzi di impugnazione interni al procedimento nell'ambito del quale è stata emessa e non possono essere denunciati con opposizione al precetto che sia stato intimato sulla base dell'ordinanza di assegnazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione a precetto con cui era stato dedotto che l'ordinanza di assegnazione era stata emessa, nell'ambito di una espropriazione presso terzi, sul falso presupposto che la dichiarazione del terzo fosse stata positiva).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10897 del 7 agosto 2001)

21Cass. civ. n. 4494/2001

Nell'espropriazione presso terzi, il provvedimento di assegnazione di crediti di cui all'art. 552 (Recte: 553 - N.d.R.) c.p.c., emesso dal giudice dell'esecuzione, è configurato come una cessio pro solvendo in favore del creditore; cosicché l'ordine del giudice produce una modificazione giuridica che incide sul diritto di credito coattivamente ceduto, il quale è trasferito all'assegnatario simultaneamente al provvedimento di assegnazione. Ne consegue che la cosiddetta «materiale assegnazione delle somme» attiene al pagamento o all'adempimento dell'obbligazione di consegna ed è estranea all'ordinanza di assegnazione, che per tale profilo non può essere sospesa.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4494 del 28 marzo 2001)

22Cass. civ. n. 6291/1998

A seguito della instaurazione di una procedura di espropriazione presso terzi da parte del creditore di un soggetto successivamente dichiarato fallito (ed a sua volta riconosciuto, dal giudice dell'esecuzione, legittimo creditore dell'espropriando), il terzo autore del pagamento — effettuato in attuazione del provvedimento di assegnazione emanato, ex art. 553 c.p.c., dal giudice dell'esecuzione — non assume la veste di litisconsorte necessario nel successivo giudizio instauratosi, a seguito del fallimento del suo originario creditore, per la dichiarazione di inefficacia del pagamento stesso, ex art. 67 l. fall., in conseguenza della sua posizione di extraneus tanto rispetto al conflitto tra il suo originario creditore avente titolo all'adempimento e la massa dei creditori di questi, destinati a conseguire il soddisfacimento delle proprie pretese nell'ambito e nei limiti della distribuzione concorsuale, quanto rispetto al conflitto tra il creditore del fallito destinatario del provvedimento di assegnazione (e del relativo pagamento) e la curatela del fallimento che, di quel pagamento, abbia richiesto la revoca per violazione del principio della par condicio in seno alla procedura concorsuale. (Nella specie, il fallimento di una società aveva chiesto la revoca del pagamento ottenuto, a seguito di assegnazione ex art. 553 c.p.c., da un istituto bancario creditore del fallito per effetto di una procedura di espropriazione presso terzi instaurata nei confronti di altro istituto di credito. La S.C., nel confermare la declaratoria di revoca del pagamento ex art. 67, secondo comma, l. fall., ha ancora evidenziato la irrilevanza, ai fini della necessità del litisconsorzio, della circostanza secondo cui la banca espropriata in qualità di terzo si trovasse nella condizione di depositaria irregolare delle somme versate dal fallito, con conseguente acquisto della proprietà del denaro al momento del versamento ed obbligo di restituzione del solo equivalente pecuniario).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6291 del 25 giugno 1998)

23Cass. civ. n. 8215/1996

Con il provvedimento di assegnazione dei crediti di cui all'art. 553 c.p.c. il giudice dell'esecuzione non deve limitarsi a determinare il valore dell'assegnazione, e quindi i limiti del trasferimento dei crediti, sulla base della sola richiesta del creditore procedente, ma deve esercitare, anche d'ufficio e al di fuori di una specifica contestazione insorta tra le parti, poteri di valutazione e, implicitamente, di riduzione di quanto domandato, ferma restando la possibilità per il creditore, sul quale grava l'onere della prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito, di impugnare detto provvedimento con opposizione agli atti esecutivi.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8215 del 10 settembre 1996)

24Cass. civ. n. 6245/1980

Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione revoca la propria precedente ordinanza di assegnazione, in favore del creditore esecutante, della somma pignorata presso il terzo, poiché elide gli effetti sostanziali e definitivi del procedimento esecutivo e fa risorgere la pretesa creditoria insoddisfatta, ha intrinseca natura decisoria e in quanto non soggetto né ad uno specifico gravame, avendo un'efficacia circoscritta all'ambito di detto procedimento e non contenendo nessuna decisione di merito in ordine ad eventuali contestazioni sorte sulla dichiarazione del terzo suscettibile di appello al giudice superiore, né ad opposizione ex art. 617 c.p.c., ammessa soltanto per le censure attinenti al rito ed alla forma degli atti esecutivi in genere — è impugnabile in cassazione, per violazione di legge, in forza dell'art. 111 Cost..(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6245 del 24 novembre 1980)

25Cass. civ. n. 3841/1975

È inammissibile il ricorso proposto a norma dell'art. 111 della Costituzione e diretto a contestare, per la prima volta in cassazione, la pignorabilità del credito contro il provvedimento, avente natura di atto esecutivo, con il quale il giudice della esecuzione, nel procedimento di espropriazione di crediti presso terzi, assegna a norma dell'art. 553 c.p.c. il credito pignorato al creditore procedente, poiché tale contestazione costituisce una vera e propria opposizione all'esecuzione che il debitore avrebbe dovuto proporre nel processo esecutivo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3841 del 14 novembre 1975)