Articolo 555 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Forma del pignoramento

Dispositivo

Note

(1) Il pignoramento immobiliare si perfeziona nei confronti del debitore al momento della notifica. Sempre da tale momento si producono diversi effetti, tra cui l'obbligo per l'ufficiale giudiziario di depositare "immediatamente" l'atto di pignoramento presso la cancelleria del tribunale competente, la decorrenza del termine di dieci giorni per il deposito del titolo e del precetto, l'obbligo di custodia dei beni pignorati da parte del debitore, l'inizio dell'esecuzione e l'inizio della decorrenza del termine di efficacia del pignoramento. Infine, scatta l'obbligo della formazione del fascicolo dell'esecuzione ai sensi dell'art. 557 del c.p.c..

(2) Nel pignoramento immobiliare è rilevante il momento della sua trascrizione per rendere opponibile ai terzi il vincolo processuale cui i beni sono stati sottoposti. Inoltre, la trascrizione evita la pendenza di più procedure ed assicura all'aggiudicatario la prevalenza del suo diritto rispetto a chi abbia acquistato medio tempore direttamente dal proprietario.

(3) Il creditore può liberamente scegliere il bene immobile da pignorare, imponendogli però una precisa determinazione mediante gli elementi previsti dall'art. 2826 c.c., come ad esempio l'indicazione della natura, del comune in cui si trova, del numero del catasto o delle mappe censuarie.

(4) Nell'atto di pignoramento immobiliare deve essere contenuta l'ingiunzione diretta al debitore di astenersi dal compiere atti diretti a sottrarre quei beni e quei diritti alla garanzia del credito. Inoltre, nello stesso atto è contenuto l'avvertimento al debitore del suo diritto a chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e a quelli intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e delle spese, oltre alle spese di esecuzione.

(5) Nonostante la norma indichi la possibilità che le attività descritte siano compiute anche dal creditore pignorante oltre che dall'ufficiale giudiziario, si precisa che nella prassi è sempre il creditore pignorante che le porta a compimento.

(6) Si precisa che la disciplina contenuta nel codice di rito dedicata al pignoramento immobiliare viene integrata da norme speciali che introducono particolari forme di espropriazione immobiliare: si pensi, ad esempio, all'espropriazione di beni mobili registrati quali le navi, gli aeromobili, regolata dal codice navale.

Massime giurisprudenziali (14)

1Cass. civ. n. 11365/2018

2Cass. civ. n. 18758/2017

3Cass. civ. n. 5780/2017

4Cass. civ. n. 9572/2015

5Cass. civ. n. 7998/2015

6Cass. civ. n. 2859/2015

7Cass. civ. n. 6264/2012

8Cass. civ. n. 1687/2012

9Cass. civ. n. 17367/2011

10Cass. civ. n. 12429/2008

11Cass. civ. n. 7017/1997

12Cass. civ. n. 7522/1987

13Cass. civ. n. 4612/1985

14Cass. civ. n. 6344/1979